COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 13.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TATANIA SALVATORE (dirigente G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1373/278pf/EF/ma del 23.02.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 13.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TATANIA SALVATORE (dirigente G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1373/278pf/EF/ma del 23.02.2005). La Commissione Disciplinare, l etto il deferimento in oggetto, udito il rappresentante della Procura Federale, avv. Alessandro Avagliano, esaminati gli atti, osserva quanto segue. Risulta dagli atti ufficiali, e più in particolare dal rapporto del Commissario di campo, che alla fine della gara il dirigente accompagnatore della Pomigliano Calcio sig. Tatania Salvatore all’ingresso del sottopassaggio attendeva la squadra ospite e colpiva con uno schiaffo al torace un calciatore avversario. Per questo motivo, il Tatania veniva deferito a questa Commissione, unitamente alla Società di appartenenza, per la violazione in epigrafe riportata. La società Pomigliano Calcio ha dedotto di essere stata già sanzionata con l’ammenda di _ 200,00 avuto riferimento alla medesima gara in oggetto e che tale provvedimento avrebbe assorbito ogni altra contestazione relativa alla gara. Ha di conseguenza chiesto la declaratoria di inefficacia del deferimento e, in subordine, una sanzione solamente a carico del dirigente Tatania Salvatore, peraltro da quantificarsi in maniera equa e non afflittiva. All’udienza di comparizione avanti questa Commissione, le parti deferite non comparivano. Compariva la Procura, la quale concludeva per l’inibizione del Tatania Salvatore di mesi quattro tenuto conto della pausa estiva, e per l’ammenda di _ 1.500,00 a carico della Società. L’ammenda di _ 200,00 di cui al C.U. n. 117 del 15.02.2005, ancorché irrogata per la stessa gara del 13.02.2005, risulta assunta per fatti del tutto diversi da quelli del deferimento, per cui il deferimento è pienamente ammissibile. Nel merito, le responsabilità ascritte ai deferiti sussistono e le conseguenti richieste disciplinari appaiono proporzionate ai fatti. La Società Pomigliano calcio non ha contestato la sussistenza del comportamento del proprio dirigente, P.Q.M. accoglie il deferimento e, per l’effetto, sanziona il sig. Tatania Salvatore con l’inibizione di mesi quattro ed la Società G.S. Pomigliano Calcio con l’ammenda di _ 1.500,00 (millecinquecento/00).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it