COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 177 del 13.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TATANIA SALVATORE (dirigente G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1373/278pf/EF/ma del 23.02.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 177 del 13.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TATANIA
SALVATORE (dirigente G.S. Pomigliano Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA
1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ G.S. POMIGLIANO CALCIO PER VIOLAZIONE
ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1373/278pf/EF/ma del 23.02.2005).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il deferimento in oggetto, udito il rappresentante della Procura Federale, avv.
Alessandro Avagliano, esaminati gli atti, osserva quanto segue.
Risulta dagli atti ufficiali, e più in particolare dal rapporto del Commissario di campo, che
alla fine della gara il dirigente accompagnatore della Pomigliano Calcio sig. Tatania
Salvatore all’ingresso del sottopassaggio attendeva la squadra ospite e colpiva con uno
schiaffo al torace un calciatore avversario.
Per questo motivo, il Tatania veniva deferito a questa Commissione, unitamente alla
Società di appartenenza, per la violazione in epigrafe riportata.
La società Pomigliano Calcio ha dedotto di essere stata già sanzionata con l’ammenda
di _ 200,00 avuto riferimento alla medesima gara in oggetto e che tale provvedimento
avrebbe assorbito ogni altra contestazione relativa alla gara. Ha di conseguenza chiesto
la declaratoria di inefficacia del deferimento e, in subordine, una sanzione solamente a
carico del dirigente Tatania Salvatore, peraltro da quantificarsi in maniera equa e non
afflittiva.
All’udienza di comparizione avanti questa Commissione, le parti deferite non
comparivano. Compariva la Procura, la quale concludeva per l’inibizione del Tatania
Salvatore di mesi quattro tenuto conto della pausa estiva, e per l’ammenda di _ 1.500,00
a carico della Società.
L’ammenda di _ 200,00 di cui al C.U. n. 117 del 15.02.2005, ancorché irrogata per la
stessa gara del 13.02.2005, risulta assunta per fatti del tutto diversi da quelli del
deferimento, per cui il deferimento è pienamente ammissibile.
Nel merito, le responsabilità ascritte ai deferiti sussistono e le conseguenti richieste
disciplinari appaiono proporzionate ai fatti.
La Società Pomigliano calcio non ha contestato la sussistenza del comportamento del
proprio dirigente,
P.Q.M.
accoglie il deferimento e, per l’effetto, sanziona il sig. Tatania Salvatore con l’inibizione
di mesi quattro ed la Società G.S. Pomigliano Calcio con l’ammenda di _ 1.500,00
(millecinquecento/00).
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