COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BOYS CAIVANESE-VIRIBUS UNITIS DEL 13.03.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 171 del 02.05.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BOYS CAIVANESE-VIRIBUS UNITIS
DEL 13.03.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 171 del 02.05.2005 -
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti del reclamo in epigrafe;
viste le conclusioni dei difensori della Società Viribus Unitis, che si riportava ai motivi del
reclamo chiedendo l’annullamento della decisione del Giudice Sportivo, con rigetto
dell’eccezione proposta dalla Società controparte;
rilevata preliminarmente la assoluta inconferenza della eccezione di inammissibilità del
reclamo per tardività, proposta dalla Società Boys Caivanese ai sensi del disposto del
C.U. n. 153 del 04.04.2005 del Comitato Interregionale, in quanto la decisione del
Giudice Sportivo oggetto del presente reclamo fa riferimento alla gara Boys Caivanese-
Viribus Unitis del 13.03.2005 X Giornata, e pertanto esula dalla applicabilità del
summenzionato C.U.;
ritenuto che oggetto del reclamo è l’applicabilità alla posizione del calciatore Esposito
Mario nato il 19.03.1988 – tesserato Boys Caivanese che ha preso parte alla gara in
oggetto – del disposto congiunto degli artt. 31 e 34 comma 3 delle N.O.I.F. e del C.U. n.
1 del 01.07.2004 del Comitato Interregionale;
osserva
i
l Giudice Sportivo rigettava il reclamo in prima istanza sostenendo l’erronea deduzione
– da parte della Viribus Unitis – dell’applicabilità dell’art. 34 comma 3 delle N.O.I.F. in
quanto all’Esposito non sarebbe spettato lo status di “giovane” non avendo al 1° gennaio
2005 un’età inferiore ai 16 anni, in tal modo confermando la regolarità della
partecipazione dell’Esposito alla gara in oggetto, con conseguente convalida del
risultato conseguito sul campo;
ritiene questa Commissione Disciplinare che il ragionamento del Giudice Sportivo
appare innanzitutto viziato da un errore di fatto, facendo riferimento alla data del 1°
gennaio 2005 anziché a quella del 1° gennaio 2004, da prendersi in considerazione
correttamente ai fini dell’attribuzione dello status di calciatore “giovane” ai sensi dell’art.
31 comma 1 delle N.O.I.F.;
è un dato di fatto che l’Esposito - nato il 19.03.1988 – alla data del 1° gennaio 2004 non
avesse ancora compiuto i 16 anni, che però aveva ben compiuto alla data di
svolgimento della gara in questione; tale circostanza, secondo la giurisprudenza C.A.F.
(C.U. n. 50/C del 17.05.2004 appello A.S. Bojano) avrebbe comunque consentito
all’Esposito di partecipare alla gara in oggetto senza dover richiedere alcuna
autorizzazione al Comitato Regionale ex art. 34 comma 3 delle N.O.I.F.;
ritiene peraltro questa Commissione Disciplinare che la prospettazione della fattispecie
giuridica della reclamante sia errata, in quanto il calciatore Esposito Mario nato il
19.03.1988 risulta regolarmente tesserato con lo status di “dilettante” dal 04.09.2004
con la Società Boys Caivanese, per la quale era già tesserato nella stagione sportiva
precedente; pertanto ai sensi dell’art. 32 delle N.O.I.F., il predetto ha regolarmente
partecipato alla gara in oggetto – svoltasi il 13.03.2005 – con la qualifica di “giovane
dilettante”, con la conseguente inapplicabilità del disposto di cui agli artt. 31 e 34 comma
3 delle N.O.I.F.;
il reclamo pertanto deve essere respinto con conseguente conferma del risultato della
gara,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
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