COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 s.s.d.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE CON DECORRENZA IMMEDIATA E AMMENDA DI _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 175 del 09.05.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 183 del 20.05.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 s.s.d.r.l. AVVERSO LA
SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. DUE GARE CON DECORRENZA
IMMEDIATA E AMMENDA DI _ 2.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 175 del
09.05.2005 - Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti del reclamo in epigrafe;
viste le conclusioni del difensore della Società reclamante, e ritenute le stesse in
evidente contrasto con le risultanze dei rapporti dell’arbitro e del Commissario di campo,
nonché con la relazione del rappresentante dell’Ufficio Indagini, da cui si evince che un
sostenitore del Savoia dopo aver scavalcato la rete di recinzione per impossessarsi del
pallone, veniva a diverbio con due dirigenti locali, dando modo ad altri sostenitori del
Savoia di intervenire a sua difesa, in modo da determinare una rissa nel corso della
quale due dirigenti della Sangiuseppese riportavano lesioni personali (rottura del naso
con epistasi ed ecchimosi al volto); la rissa veniva sedata solo grazie all’intervento della
Forza Pubblica, e l’inizio del 2° tempo veniva ritardato;
rilevato che ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. agli atti ufficiali di gara è attribuita
fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano
effettivamente svolti così come descritti nel rapporto dell’arbitro, del Commissario di
campo e del rappresentante dell’Ufficio Indagini, e che per la Società Savoia deve
ritenersi responsabile dei fatti in esame;
ritenuto che, in ragione della obiettiva gravità dei fatti, e della diffida comunicata con
C.U. n. 132 del 09.03.2005, nonché della sussistenza dei precedenti specifici indicati
nella decisione del Giudice Sportivo, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo deve
ritenersi di congrua entità, e che pertanto essa deve essere confermata con
conseguente rigetto del reclamo,
P.Q.M.
rigetta il reclamo in epigrafe e dispone addebitarsi la relativa tassa in capo alla Società
reclamante.
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