COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 22/09/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 05/09/2004 NUOVO TERZIGNO – SOLOFRA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 22/09/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 05/09/2004 NUOVO TERZIGNO - SOLOFRA Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 18 dell'892004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della A.C. Nuovo Terzigno e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara dei calciatori Siniscalco Matteo, De Sio Vincenzo e Yke Ikerionwu Jonathan in quanto " al momento della gara in posizione non regolare di tesseramento" invocandosi la sanzione di cui all'art.12 comma 5 lett. a) del CGS; - vista la nota in data 1692004 con la quale, l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Interregionale comunica che i citati calciatori risultano regolarmente tesserati per la A.C. Solofra a decorrere dal 2082004; - rilevato pertanto che i predetti calciatori hanno regolarmente ed a pieno titolo preso parte alla gara di cui in epigrafe; P.Q.M. delibera; 1) di respingere il reclamo; 2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio: Nuovo Terzigno - Solofra 1-2; 3) di addebitare sul conto della A.C. Nuovo Terzigno la tassa di reclamo.
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