COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 29 del 22/09/2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 05/09/2004 NUOVO TERZIGNO – SOLOFRA
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 29 del 22/09/2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 05/09/2004 NUOVO TERZIGNO - SOLOFRA
Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 18 dell'8 92004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio da parte della A.C.
Nuovo Terzigno e con il quale si deduce l'irregolare partecipazione alla gara dei calciatori
Siniscalco Matteo, De Sio Vincenzo e Yke Ikerionwu Jonathan in quanto " al momento della
gara in posizione non regolare di tesseramento" invocandosi la sanzione di cui all'art.12
comma 5 lett. a) del CGS;
- vista la nota in data 16 92004 con la quale, l'Ufficio Tesseramenti del Comitato
Interregionale comunica che i citati calciatori risultano regolarmente tesserati per la A.C.
Solofra a decorrere dal 20 82004;
- rilevato pertanto che i predetti calciatori hanno regolarmente ed a pieno titolo preso parte
alla gara di cui in epigrafe;
P.Q.M.
delibera;
1) di respingere il reclamo;
2) di convalidare il risultato della gara conclusasi col seguente punteggio:
Nuovo Terzigno - Solofra 1-2;
3) di addebitare sul conto della A.C. Nuovo Terzigno la tassa di reclamo.
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