COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 250,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 15.09.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 01.10.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE CAMPIONATO SERIE D RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. CITTA’ DI LECCO AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 250,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 15.09.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo della Società Città di Lecco con cui viene censurata la decisione del Giudice Sportivo, di cui al C.U. n. 26 del 15.09.2004, evidenziando che è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di euro 250,00 alla Società per asserite espressioni offensive ed irriguardose, rivolte al commissario di campo dal Presidente della Società Città di Lecco, laddove, in realtà, lo stesso Presidente si è rivolto al commissario di campo in modo scortese, senza dire alcunché di offensivo; la Società reclamante evidenzia, quindi, che, residuando solo l’incolpazione relativa alle espressioni offensive rivolte al commissario di campo e agli organi federali, dai sostenitori della squadra di casa, l’ammenda irrogata è da considerarsi eccessiva; rilevato che nessuno è comparso per la Società reclamante, malgrado rituale convocazione; osserva quanto segue: il Giudice Sportivo ha irrogato la sanzione sulla base di due diversi addebiti: 1) le frasi offensive e irriguardose rivolte, prima dell’inizio della gara, al commissario di campo da “persona non identificata, qualificatasi come Presidente della Società”; 2) frasi offensive profferite all’indirizzo del commissario di campo e degli organi federali da sostenitori della Società Città di Lecco “nel corso della gara ed in più occasionI”. Quanto al primo addebito occorre osservare che, alla stregua delle affermazioni contenute nel reclamo, in cui lo stesso Presidente riconosce come sue alcune espressioni, riportate nella seconda parte del supplemento di rapporto del commissario di campo, la persona indicata come “non identificata”, e solo qualificatasi come il Presidente della Società Città di Lecco, può dirsi individuato in Gennaro Aprea con la conseguenza che la motivazione addotta nella prima parte della decisione del Giudice Sportivo non può essere utilizzata ai fini della irrogazione della sanzione alla Società, per cui, si impone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per le sue determinazioni in ordine al comportamento del Presidente della Società Città di Lecco. Quanto alla seconda parte degli addebiti mossi alla Società reclamante si osserva che il comportamento ripetutamente offensivo, posto in essere dai sostenitori della squadra di casa, nel corso della gara, come descritto nel rapporto del commissario di campo nella parte relativa al “comportamento del pubblico”, merita sicuramente una censura più grave rispetto a quella di euro 250,00 di ammenda, comminata alla Società, a titolo di responsabilità oggettiva. Sanzione equa appare quella di euro 700,00 di ammenda, P.Q.M. Rigetta il reclamo e, a parziale modifica della decisione impugnata, irroga in luogo della sanzione di euro 250,00 la sanzione di euro 700,00 di ammenda, in applicazione dell’art. 32, comma 3 del C.G.S.. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale e l’addebito della tassa non versata.
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