COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 2/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 26/02/2005 VOGHERA S.R.L. – CASTEGGIO BRONI

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 2/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 26/02/2005 VOGHERA S.R.L. - CASTEGGIO BRONI Il Giudice Sportivo, Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco, rimette gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di competenza al fine dello svolgimento della gara medesima. Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società CASERTANA entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; - visti gli artt. 12 CGS e 53 NOIF; PQM Delibera: Di comminare alla società CASERTANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 2.000.00 quale terza rinuncia.
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