COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 55 del 2/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 26/02/2005 VOGHERA S.R.L. – CASTEGGIO BRONI
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 55 del 2/03/2005
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
Decisione del Giudice Sportivo
GARA DEL 26/02/2005 VOGHERA S.R.L. - CASTEGGIO BRONI
Il Giudice Sportivo,
Rilevato che la gara in epigrafe non è stata disputata per impraticabilità del terreno di gioco, rimette
gli atti al Comitato Interregionale per gli adempimenti di competenza al fine dello svolgimento della
gara medesima.
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul
terreno di gioco della Società CASERTANA entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna;
- visti gli artt. 12 CGS e 53 NOIF;
PQM
Delibera:
Di comminare alla società CASERTANA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0 - 3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 2.000.00 quale terza
rinuncia.
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