COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 3/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 02/03/2005 ALBALONGA – VILLACIDRESE CALCIO SRL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 3/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 02/03/2005 ALBALONGA - VILLACIDRESE CALCIO SRL Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società Villacidrese entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; - visti gli artt.12 CGS e 53 NOIF; P.Q.M. delibera: Di comminare alla società Villacidrese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E.1000,00 quale prima rinuncia.
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