COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 57 del 3/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 02/03/2005 ALBALONGA – VILLACIDRESE CALCIO SRL
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 57 del 3/03/2005
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
Decisione del Giudice Sportivo
GARA DEL 02/03/2005 ALBALONGA - VILLACIDRESE CALCIO SRL
Il Giudice Sportivo,
- rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul
terreno di gioco della Società Villacidrese entro il tempo regolamentare di attesa;
- considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna;
- visti gli artt.12 CGS e 53 NOIF;
P.Q.M.
delibera:
Di comminare alla società Villacidrese la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di
0-3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E.1000,00 quale prima
rinuncia.
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