COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 9/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 12/02/2005 VILLACIDRESE CALCIO SRL – OSTIA MARE LIDOCALCIO SR

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 58 del 9/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 12/02/2005 VILLACIDRESE CALCIO SRL - OSTIA MARE LIDOCALCIO SR Il Giudice Sportivo, - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. Ostiamare e con il quale si deduce l'irregolare posizione del calciatore Cossu Nicola (Villacidrese) il quale era da ritenersi squalificato per una gara effettiva per recidività in ammonizione comminatagli con C.U. n° 46 del 922005; - rilevato che il calciatore Cossu Nicola risulta in effetti squalificato per una gara effettiva con il suddetto C.U. n° 46 del 922005 per recidività in ammonizione; - considerato che, ai sensi dell'art. 17 comma 2 del C.G.S., le sanzioni che comportano la squalifica di tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del Comunica Ufficiale; - ritenuto pertanto che il calciatore Cossu Nicola, in quanto squalificato, non aveva titolo per partecipare alla gara di cui in oggetto e che a tale condotta corrisponde, a carico della società Villacidrese, la sanzione di cui all'art.12 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla società Villacidrese la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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