COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/03/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 12/02/2005 VENAFRO – BOJANO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 61 del 16/03/2005
CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES
Decisione del Giudice Sportivo
GARA DEL 12/02/2005 VENAFRO - BOJANO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n.49 del 16.2.2005;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla U.S. BOJANO e
con il quale si deducono comportamenti aggressivi e violenti posti in essere da un sostenitore e
un dirigente della società VENAFRO nei confronti di propri tesserati, chiedendone altresì
l'annullamento della sanzione di 100,00 Euro inflitta con il C.U. sopraindicato;
- rilevato che il reclamo deve essere rigettato in quanto da un lato rappresentativo di fatti non
emergenti dal rapporto arbitrale, cui esclusivamente deve essere attribuita fede privilegiata, non
influenti sul regolare svolgimento della gara in quanto avvenuti al termine dell’incontro e, dall'altro
lato, avente natura di impugnazione avverso un provvedimento emesso da questo Giudice
Sportivo, di competenza della Commissione Disciplinare ai sensi dell'art. 25 del C.G.S.
P.Q.M.
delibera di:
1) respingere il reclamo;
2) convalidare il risultato della gara conclusosi con il seguente punteggio VENAFRO - BOJANO 2-2;
3) di addebitare sul conto della U.S. BOJANO la tassa di reclamo.