COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 18/04/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 16/04/2005 VILLACIDRESE CALCIO SRL – APRILIA

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 18/04/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo GARA DEL 16/04/2005 VILLACIDRESE CALCIO SRL - APRILIA Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della Società APRILIA entro il tempo regolamentare di attesa; - considerato che la predetta società non ha fatto pervenire al riguardo giustificazione alcuna; - visti gli artt. 12 CGS e 53 NOIF PQM Delibera: Di comminare alla società APRILIA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 1.000.00 quale prima rinuncia.
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