COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 15/12/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28/11/2004 CARPI F.C. 1909 SRL – ARCO

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 15/12/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28/11/2004 CARPI F.C. 1909 SRL - ARCO Il Giudice Sportivo, - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 68 dell'1122004; - esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Arco e con il quale si deduce che la società Carpi, per effetto delle sostituzioni effettuate nel corso della gara, avrebbe impiegato 3 calciatori fuoriquota nati nell'anno 1984, 1 calciatore fuoriquota nato nel 1985 ed 1 calciatore fuoriquota nato nel 1987, venendo così a mancare un calciatore Juniores nato nel 1985 come da regolamento ed invocandosi, per l'effetto, la punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società; - ritenuto che, dal rapporto di gara si evince che la Società Carpi ha inizialmente schierato in campo i sotto elencati calciatori fuoriquota: 1) Dai Antonino n° 2 (84) 2) Zingaro Leonardo n° 3 (86) 3) Anania Matteo n° 4 (84) 4) Boachie Christian n° 7 (85) 5) Sekou Sampil n°10 (84); - considerato che la società Carpi ha proceduto, nel corso della gara, alle seguenti sostituzioni; 1) al 27° del secondo tempo n° 16 Tagliani Stefano (77) in sostituzione di Boachie Christian 2) al 44°il n° 17 Cirillo Luca (86) in sostituzione di Zingaro Leonardo. - ritenuto che, in virtù delle predette sostituzioni la società Carpi è venuta meno all'obbligo di impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della gara 4 calciatori "giovani" così distinti in relazione alle seguenti fasce di età: - Uno nato dall'1184 in poi - Due nati dall'1185 in poi - Uno nato dall'1186 in poi stante la mancata utilizzazione a decorrere dal 27° del secondo tempo di un calciatore giovane nato dall'1185; - considerato che l'inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi del C.U. n° 1 dell'172004 del Comitato Interregionale e dell'art. 12 comma 5 del CGS; P.Q.M. delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di comminare alla società Carpi la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.
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