COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 15/12/2004 DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO SERIE D GARA DEL 28/11/2004 CARPI F.C. 1909 SRL – ARCO
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 15/12/2004
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMPIONATO SERIE D
GARA DEL 28/11/2004 CARPI F.C. 1909 SRL - ARCO
Il Giudice Sportivo,
- sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 68 dell'1122004;
- esaminato il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Società Arco
e con il quale si deduce che la società Carpi, per effetto delle sostituzioni effettuate nel
corso della gara, avrebbe impiegato 3 calciatori fuoriquota nati nell'anno 1984, 1 calciatore
fuoriquota nato nel 1985 ed 1 calciatore fuoriquota nato nel 1987, venendo così a mancare
un calciatore Juniores nato nel 1985 come da regolamento ed invocandosi, per l'effetto, la
punizione sportiva della perdita della gara nei confronti della predetta società;
- ritenuto che, dal rapporto di gara si evince che la Società Carpi ha inizialmente schierato in
campo i sotto elencati calciatori fuoriquota:
1) Dai Antonino n° 2 (84)
2) Zingaro Leonardo n° 3 (86)
3) Anania Matteo n° 4 (84)
4) Boachie Christian n° 7 (85)
5) Sekou Sampil n°10 (84);
- considerato che la società Carpi ha proceduto, nel corso della gara, alle seguenti
sostituzioni;
1) al 27° del secondo tempo n° 16 Tagliani Stefano (77) in sostituzione di Boachie Christian
2) al 44°il n° 17 Cirillo Luca (86) in sostituzione di Zingaro Leonardo.
- ritenuto che, in virtù delle predette sostituzioni la società Carpi è venuta meno all'obbligo di
impiegare sin dall'inizio e per l'intera durata della gara 4 calciatori "giovani" così distinti in
relazione alle seguenti fasce di età:
- Uno nato dall'1184 in poi
- Due nati dall'1185 in poi
- Uno nato dall'1186 in poi
stante la mancata utilizzazione a decorrere dal 27° del secondo tempo di un calciatore
giovane nato dall'1185;
- considerato che l'inosservanza del predetto obbligo, comporta la punizione sportiva della
perdita della gara ai sensi del C.U. n° 1 dell'172004 del Comitato Interregionale e dell'art.
12 comma 5 del CGS;
P.Q.M.
delibera:
1) di accogliere il reclamo;
2) di comminare alla società Carpi la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio
di 0-3;
3) di non addebitare la tassa di reclamo.