COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 17.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. LADISPOLI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO PER N. 2 GARE ED AMMENDA DI EURO 2.500,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAMPITELLI YURI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 15.12.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 80 del 17.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. LADISPOLI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO PER N. 2 GARE ED AMMENDA DI EURO 2.500,00 E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CAMPITELLI YURI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 77 del 15.12.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della U.S. Ladispoli avverso la sanzione della squalifica del campo per due gare, di irrogazione di ammenda di € 2.500,00, di squalifica per tre gare del calciatore Campitelli Yuri; considerato che la reclamante ha assunto che al termine della gara il comportamento dei propri sostenitori non sarebbe stato conforme a quello descritto dall’arbitro nel supplemento di referto e che il calciatore Campitelli Yuri espulso dal campo, non aveva colpito con un calcio la bandierina d’angolo; considerato altresì che, dal referto dell’arbitro, risulta che al termine della gara circa sette tifosi locali circondavano l’autovettura degli ufficiali di gara, nei confronti dei quali pronunciavano espressioni offensive, reiterando tale comportamento ed inducendo gli stessi a cambiare percorso e a commettere infrazioni al codice della strada, nel tentativo, riuscito, di guadagnare l’imbocco dell’autostrada senza incontrare altri problemi; considerato che il calciatore Campitelli Yuri, dopo l’espulsione, insultava l’assistente arbitrale e, nell’abbandonate il campo, dava un calcio alla bandierina d’angolo, facendola cadere e ritardando la ripresa del gioco; ritenuto che il referto è fonte di prova privilegiata e che il reclamo non ha introdotto elementi sufficienti per ricondurre le sanzioni entro limiti di minore entità; ritenuto che la sanzione irrogata è congrua in riferimento alla gravità dei fatti accaduti, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it