COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 27.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 16.02.2005 ALL’ALLENATORE MARIANI IVAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 74 del 10.12.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 85 del 27.12.2004
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. RUTIGLIANO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 16.02.2005 ALL’ALLENATORE MARIANI IVAN (delibera Giudice Sportivo
– C.U. n. 74 del 10.12.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti, letto il reclamo,
osserva
il Giudice Sportivo ha squalificato sino al 16.02.2005 il sig.Ivan Mariani, allenatore del
Rutigliano Calcio, per aver, durante l’incontro Rutigliano-Calangianus del 08.12.2004,
rivolto espressioni gravemente offensive nei confronti del direttore di gara e di un
assistente arbitrale reiterando detto comportamento e tentando di aggredire il suddetto
assistente. Avverso detto provvedimento ha proposto reclamo la Società Rutigliano
chiedendo una riduzione della squalifica sul presupposto che i documenti ufficiali di gara
non indicherebbero con chiarezza la volontà del Mariani di volere aggredire l’assistente.
L’assunto non è condivisibile e il reclamo va pertanto respinto.
E difatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla reclamante, le risultanze del rapporto
arbitrale e del rapporto dell’assistente non lasciano dubbi sul comportamento
minaccioso del Mariani che avrebbe potuto preludere ad una aggressione in mancanza
del fattivo intervento dell’allenatore in seconda della Società Rutigliano, sig, Pepe, così
come chiaramente descritto dall’assistente stesso,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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