COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 27.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 12.01.2005 ALL’ALLENATORE PIETROPINO MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 74 del 10.12.2004 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 85 del 27.12.2004 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. SANGIUSEPPESE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 12.01.2005 ALL’ALLENATORE PIETROPINO MARIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 74 del 10.12.2004 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; esaminato il reclamo proposto dalla F.C Sangiuseppese avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 74 del 10.12.2004) con il quale è stata irrogata la squalifica fino al 12.01.2005 all’allenatore sig. Pietropino Mario; rilevato che la sanzione è stata irrogata per aver rivolto il Pietropino “espressione offensiva” nei confronti dell’arbitro; preso atto che con il reclamo la F.C. Sangiuseppese contesta che il proprio tesserato abbia rivolto espressione offensiva all’arbitro e rileva l’eccessività della sanzione che il Giudice Sportivo ha giustificato “in considerazione della prevista sospensione dell’attività per le festività natalizie”; ritenuto che, a norma di quanto previsto dall’art. 17 comma 7 del C.G.S., i tecnico colpiti da squalifica non possono svolgere nel periodo in questione alcuna attività inerente alla disputa delle gare; considerato che sul fatto contestato non è stata fornita alcuna prova contraria dalla Società reclamante idonea ad escutere il fatto stesso ed in assenza di tale prova il rapporto arbitrale gode di fede privilegiata ai sensi di quanto previsto dall’art. 31 lett. a1) del C.G.S.; rilevato che la sanzione appare congrua in considerazione del fatto che l’attività agonistica è in effetti sospesa per tutto il periodo delle festività natalizie, P.Q.M. Respinge il reclamo proposto dalla F.C. Sangiuseppese e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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