COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 91 del 05.01.2005 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE DEL NUNZIO JOSE’ RAFAEL IN OCCASIONE DELLA GARA BOYS CAIVANESE-SCAFATESE DEL 19.12.2004 (Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 91 del 05.01.2005
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.P. SCAFATESE CALCIO AVVERSO LA POSIZIONE
IRREGOLARE DEL CALCIATORE DEL NUNZIO JOSE’ RAFAEL IN OCCASIONE
DELLA GARA BOYS CAIVANESE-SCAFATESE DEL 19.12.2004 (Campionato Serie
D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla A.P. Scafatese Calcio con il quale si è eccepita la
posizione irregolare del calciatore Del Nunzio Josè Rafael utilizzato dalla Boys
Caivanese nella gara Boys Caivanese-Scafatese svoltasi il 19 dicembre 2004;
ritenuto che erroneamente la A.P. Scafatese Calcio ha investito del reclamo questa
Commissione Disciplinare non vertendosi nell’ipotesi di cui all’art. 42, comma 3 del
C.G.S. ma in quella di cui all’art. 24, comma 8 del C.G.S. in relazione all’art. 12, comma
5 del C.G.S. e che pertanto sarebbe competente a decidere del reclamo il Giudice
Sportivo;
ritenuto, altresì, che non essendo stato effettuato preannuncio di reclamo, la gara è
stata omologata dal Giudice Sportivo (C.U. n. 82 del 21.12.2004),
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla A.P. Scafatese Calcio. Dispone
l’addebito della tassa non versata.
