COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 2 del 2.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PISANO DAVIDE (tesserato A.S. Real Cesate Saronno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 40, 95 E 100 DELLE N.O.I.F. (nota n. 1668/412pf/EF/en del 07.05.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 2 del 2.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PISANO DAVIDE (tesserato A.S. Real Cesate Saronno) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 40, 95 E 100 DELLE N.O.I.F. (nota n. 1668/412pf/EF/en del 07.05.2004). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti, sentito il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che ha richiesto la sanzione della squalifica per mesi sei, osserva: • La Procura Federale ha deferito il calciatore Pisano Davide per le violazioni di cui in epigrafe perché, tesserato per la Società Real Cesate Saronno fino al 30.06.2004, interrompeva il 29.02.2004 i rapporti con detta Società trasferendosi presso una Società della Federazione Elvetica e partecipando regolarmente a tutti gli allenamenti fino al 20 marzo quando veniva colpito da pubalgia; • I fatti come contestati sono stati pienamente ammessi dal calciatore nel corso dell’interrogatorio reso all’Ufficio Indagini in data 02.04.2004. In tale occasione il Pisano ha riferito di aver cessato l’attività calcistica con il Real Cesate per disaccordo con l’allenatore e di “non aver salutato” nessuno della Società. Ha inoltre ammesso di essere stato “assunto” in data 04.03.2004 dalla Società Elvetica Ligornetto, di aver partecipato a tutti gli allenamenti del martedì e del giovedì e di essersi poi fermato il 20 marzo perché affetto da pubalgia. Ha infine ammesso di percepire un rimborso spese dalla Società Elvetica e di essere in attesa del transfert; • A fronte di tali dichiarazioni ampiamente confessorie risulta particolarmente censurabile il comportamento processuale del Pisano che nella memoria difensiva fatta pervenire dal suo procuratore ha invece sostenuto che l’abbandono della Società Real Cesate era dovuto al rifiuto di detta Società di provvedere alle cure mediche richieste dalle condizioni di salute del calciatore. Da notare che alla memoria difensiva, a presunta riprova della scarsa attenzione della Società Real Cesate per la salute del Pisano, sono stati allegati certificati medici risalenti al 22 e 29 marzo 2004, cioè di epoca successiva alla malattia insorta quando il Pisano già si era trasferito presso la Società elvetica. Tale comportamento processuale merita una adeguata sanzione individuata nella squalifica per mesi otto, P.Q.M. Accoglie il deferimento ed irroga a Davide Pisano la squalifica per mesi 8 (otto).
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