COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 3 del 9.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FASCIANO CIRO (calciatore A.C. Ars et Labor Grottaglie) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1782/444pf/EF/MM del 21.05.20047).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 3 del 9.07.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FASCIANO CIRO
(calciatore A.C. Ars et Labor Grottaglie) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE PER VIOLAZIONE
ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1782/444pf/EF/MM del 21.05.20047).
La Commissione Disciplinare,
letti gli atti, osserva:
la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Ciro Fasciano, calciatore della
A.C. Ars et Labor Grottaglie e la predetta Società per rispondere: 1) il Fasciano della violazione
dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità avendo
colpito con calci e pugni alcuni calciatori del Bojano, dopo la fine della gara Grottaglie-Bojano
del 02.05.2004; 2) la Società Ars et Labor Grottaglie della violazione dell’art. 2, comma 4, del
C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascrivibile al suo tesserato. All’odierno
dibattimento, assenti i deferiti, la Procura Federale rappresentata dall’avv. Salvatore Sciacchitano,
ha chiesto per il Fasciano la irrogazione della sanzione di tre giornate di gara, per la Società la
irrogazione della sanzione dell’ammenda di euro 500,00.
I fatti, come contestati dalla Procura Federale, hanno trovato riscontro oggettivo nel rapporto del
commissario di campo il quale ha accertato che, alla fine della gara, alcune persone non
autorizzate penetrarono nel sottopassaggio inveendo e spintonando alcuni calciatori del Bojano
notando senza alcun dubbio che il Fasciano colpì con pugni e calci alcuni calciatori della squadra
avversaria.
In assenza di contestazioni sulla dinamica dei fatti, la Commissione,
P.Q.M.
Irroga la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore Ciro Fasciano e l’ammenda di
euro 500,00 alla Società A.C. Ars et Labor Grottaglie.
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