COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 3 del 9.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FASCIANO CIRO (calciatore A.C. Ars et Labor Grottaglie) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1782/444pf/EF/MM del 21.05.20047).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 3 del 9.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FASCIANO CIRO (calciatore A.C. Ars et Labor Grottaglie) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. ARS ET LABOR GROTTAGLIE PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1782/444pf/EF/MM del 21.05.20047). La Commissione Disciplinare, letti gli atti, osserva: la Procura Federale ha deferito alla Commissione Disciplinare Ciro Fasciano, calciatore della A.C. Ars et Labor Grottaglie e la predetta Società per rispondere: 1) il Fasciano della violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. per violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità avendo colpito con calci e pugni alcuni calciatori del Bojano, dopo la fine della gara Grottaglie-Bojano del 02.05.2004; 2) la Società Ars et Labor Grottaglie della violazione dell’art. 2, comma 4, del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascrivibile al suo tesserato. All’odierno dibattimento, assenti i deferiti, la Procura Federale rappresentata dall’avv. Salvatore Sciacchitano, ha chiesto per il Fasciano la irrogazione della sanzione di tre giornate di gara, per la Società la irrogazione della sanzione dell’ammenda di euro 500,00. I fatti, come contestati dalla Procura Federale, hanno trovato riscontro oggettivo nel rapporto del commissario di campo il quale ha accertato che, alla fine della gara, alcune persone non autorizzate penetrarono nel sottopassaggio inveendo e spintonando alcuni calciatori del Bojano notando senza alcun dubbio che il Fasciano colpì con pugni e calci alcuni calciatori della squadra avversaria. In assenza di contestazioni sulla dinamica dei fatti, la Commissione, P.Q.M. Irroga la sanzione della squalifica per tre giornate al calciatore Ciro Fasciano e l’ammenda di euro 500,00 alla Società A.C. Ars et Labor Grottaglie.
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