COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIRULLO VINCENZO (massaggiatore S.S. Savoia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1820/332pf/EF/en del 26.05.20047).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CHIRULLO
VINCENZO (massaggiatore S.S. Savoia) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL
C.G.S. E DELLA SOCIETA’ S.S. SAVOIA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL
C.G.S. (nota n. 1820/332pf/EF/en del 26.05.20047).
La Commissione Disciplinare,
• Visti gli atti;
• Sentito il rappresentante della Procura Federale avv. Alessandro Avagliano che conclude per
l’affermazione di responsabilità dei deferiti con le seguenti sanzioni: per il Chirullo tre mesi
di squalifica e per la Società S.S. Savoia euro 500,00 di ammenda;
• Letto il deferimento disposto dal Procuratore federale nei confronti del sig. Vincenzo
Chirullo, massaggiatore della S.S. Savoia, per violazione di cui all’art. 1, comma 1 del
C.G.S., per aver rilasciato dichiarazione scritta diretta a scagionare il calciatore Gianfranco
Criniti (autore di un atto di violenza nei suoi confronti) e della S.S. Savoia, per violazione di
cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al
proprio tesserato;
• Rilevato che nel corso di precedente riunione di questa Commissione, il commissario di
campo ha confermato di aver visto con certezza il calciatore Criniti colpire al volto il
massaggiatore Chirullo;
• Ritenuto che il massaggiatore sig. Chirullo, convocato dinanzi a questa Commissione, non è
comparso e non ha fornito alcun chiarimento in ordine alla scrittura privata rilasciata in favore
del calciatore Criniti;
• Ritenuto, altresì, che il fatto è stato già ritenuto provato ed il calciatore Criniti squalificato da
questa Commissione con decisione pubblicata sul C.U. n. 161 del 14.05.2004;
• Considerato che il comportamento del sig. Vincenzo Chirullo va censurato con fermezza
perché diretto a sviare la decisone di questa Commissione e che, pertanto, deve essere accolto
il deferimento del Procuratore Federale per palese violazione dei principi di lealtà, correttezza
e probità sportiva e che conseguentemente va sanzionata anche la S.S. Savoia per violazione
di cui all’art. 2 comma 4 del C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al
proprio tesserato,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, squalifica il sig. Vincenzo Chirullo sino al 31.12.2004 ed irroga
l’ammenda di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) alla S.S. Savoia.
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