COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CECCAGNOLI ALESSIO (calciatore Sansepolcro Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ SANSEPOLCRO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1783/443pf/EF/MM del 21.05.2004).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: CECCAGNOLI ALESSIO (calciatore Sansepolcro Calcio) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ SANSEPOLCRO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 1783/443pf/EF/MM del 21.05.2004). La Commissione Disciplinare, letto il deferimento, esaminati gli atti e sentito il rappresentante della Procura Federale che ha concluso per l’affermazione di responsabilità dei deferiti con le sanzioni di tre giornate di squalifica per il calciatore e di € 500,00 di ammenda per la Società; osserva: • il Procuratore Federale ha deferito il calciatore Ceccagnoli Alessio ed il Sansepolcro Calcio, il primo per violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S., per aver colpito un calciatore avversario con una testata, e la Società per responsabilità oggettiva per lo stesso fatto; • I fatti risultano provati dalla relazione del commissario di campo secondo il quale al 17° del secondo tempo della gara Venturina/Sansepolcro ed a gioco fermo, il Ceccagnoli colpiva con una testata ala volto un avversario senza cagionargli danni fisici; • I deferiti hanno prodotto una dichiarazione del calciatore oggetto dell’atto di violenza che escluderebbe di essere stato colpito. La Commissione ha convocato il calciatore aggredito ma questi non si è presentato senza addurre valide giustificazioni. A questo punto la dichiarazione priva di qualsiasi garanzia di autenticità sia per il contenuto che per la sottoscrizione, non ha alcun valore probatorio; • Risulta pertanto provata la responsabilità del Ceccagnoli e della Società Sansepolcro. Sanzione congrua appare quella di tre giornate di squalifica per il calciatore e di € 1.000,00 per la Società, P.Q.M. accoglie il deferimento ed irroga la sanzione di tre giornate di squalifica per Ceccagnoli Alessio e di € 1.000,00 (mille/00) per il Sansepolcro Calcio. Dispone la trasmissione di copia degli atti alla Procura Federale per procedere contro il calciatore convocato dinanzi a questa Commissione e non presentatosi
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