COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GIORNATE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 184 del 14.06.2004 – Campionato Serie D Play Off).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ FOLIGNO CALCIO S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER TRE GIORNATE DI GARA CON OBBLIGO DI DISPUTARLE IN CAMPO NEUTRO ED A PORTE CHIUSE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 184 del 14.06.2004 – Campionato Serie D Play Off). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, uditi i difensori della reclamante, osserva: • il Giudice Sportivo ha inflitto al Foligno Calcio la squalifica del campo per tre gare con obbligo di disputarle a campo neutro ed a porte chiuse in relazione agli incidenti avvenuti nel corso della partita Castel di Lama-Foligno del 23.05.2004; • propone reclamo il Foligno Calcio chiedendo la revoca e, in subordine, la riduzione della sanzione; • I fatti oggetto del deferimento non sono contestati dalla reclamante, che si limita a sostenere che essi non sarebbero connessi alla partita e che in ogni caso, il Foligno Calcio avrebbe posto in essere tutte le possibili misure atte ad evitare violenze e comunque isolare pochi teppisti che nulla avrebbero a che fare con il tifo organizzato. In ordine ai cori razzisti la reclamante sostiene che essi sarebbero stati bloccati proprio dall’intervento della grande maggioranza dei tifosi del Foligno; • I motivi di gravame sono infondati e vanno disattesi. Ai sensi degli artt. 9 e 11 del C.G.S., le Società sono responsabili dell’operato dei propri sostenitori e comunque rispondono dei fatti violenti commessi dai propri sostenitori in occasione della gara. La responsabilità viene esclusa solo quando il fatto è commesso per motivi estranei alla gara. Dagli atti ufficiali e dalla relazione dell’Ufficio Indagini risulta chiaramente che gli incidenti sono avvenuti nel corso della gara nel suo ambito. Risulta inoltre che i tifosi coinvolti negli incidenti sono stati un centinaio (cfr. Commissario di campo) ovvero diverse decine (cfr relazione Ufficio Indagini). La collaborazione dei dirigenti del Foligno è stata valutata dal Giudice Sportivo che, altrimenti, ben altra sanzione avrebbe irrogato in relazione alla gravità dei fatti e ai precedenti specifici e recenti del Foligno, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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