COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO L’AMMENDA DI EURO 3.000,00, LA SQUALIFICA FINO AL 30.09.2004 ALL’ALLENATORE GIACOMARRO DOMENICO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DIMA RUGGIANO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 184 del 14.06.2004 – Campionato Serie D Play Off).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 4 del 15.07.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. CALCIO POTENZA AVVERSO L’AMMENDA DI
EURO 3.000,00, LA SQUALIFICA FINO AL 30.09.2004 ALL’ALLENATORE
GIACOMARRO DOMENICO E LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL
CALCIATORE DIMA RUGGIANO GIUSEPPE (delibera Giudice Sportivo – Comunicato
Ufficiale n. 184 del 14.06.2004 – Campionato Serie D Play Off).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo proposto dalla A.S. Calcio Potenza, letti gli atti, ascoltato il rappresentante
della reclamante, e ritenuto che:
• nessun rilievo può assumere l’attenuante della provocazione invocata dalla reclamante a
sostegno della parte del gravame relativo alle sanzioni inflitte all’allenatore Giacomarro ed al
calciatore Dima Ruggiano. Secondo la consolidata giurisprudenza degli Organi di Giustizia
Sportiva, infatti, la provocazione non assume alcuna valenza attenuante salvo che non
consenta di dare ingresso, in ipotesi ben diverse da quella in esame, alla scriminante della
legittima difesa;
• i richiami giurisprudenziali operati dalla reclamante in ordine al fatto che la testata a gioco
fermo è abitualmente sanzionata con la squalifica di tre giornate sono, invero, corretti, ma del
tutto irrilevanti, e, a ben vedere, confermativi della adeguatezza della sanzione inflitta
all’allenatore Giacomarro. Considerata la maggiore gravità soggettiva dell’atto di violenza
commesso da un tesserato che, in considerazione del suo ruolo, non può influenzare il
comportamento di un’intera squadra, la generale minore afflittività della sanzione a tempo
che colpisce tesserati diversi dal calciatore, e la pausa estiva può, infatti, ritenersi che la
sanzione impugnata – squalifica di tre mesi e mezzo – sia – mutatis mutandis – proporzionata
a quella abitualmente inflitta ai calciatori per gli stessi atti;
• assolutamente conforme alla giurisprudenza di questo ordinamento risulta anche la sanzione
di due giornate di squalifica inflitta per l’atto di violenza – calcio sulla coscia a gioco fermo –
commesso dal calciatore Dima Ruggiano, restando irrilevante la circostanza – in difetto della
quale sarebbe intervenuta più grave sanzione – dell’assenza di conseguenze sul piano fisico;
• anche l’ammontare della sanzione economica - € 3.000,00 – irrogata per le intemperanze dei
tifosi appare del tutto adeguato.
Inaccoglibili sono, infatti, le allegazioni della reclamante circa la sostanziale non pericolosità
del non contestato lancio di aste e bottiglie, peraltro smentita dalla circostanza – del tutto
pretermessa nel reclamo – del ricovero in ospedale di un addetto al campo colpito proprio da
uno degli oggetti lanciati dai tifosi potentini,
P.Q.M.
rigetta il reclamo proposto dalla A.S. Calcio Potenza disponendo, per l’effetto, l’addebito della
tassa non versata.
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