COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2004/2005 Comunicato Ufficiale N° 5 del 16.07.2004 – pubbl. su www.interregionale.com DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE MOTTA STEFANO (tesserato Real Cesate Saronno) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2008 (delibera Giudice Sportivo – Comunicato Ufficiale n. 102 del 14.06.2004 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2004/2005
Comunicato Ufficiale N° 5 del 16.07.2004
– pubbl. su www.interregionale.com
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE MOTTA STEFANO (tesserato Real Cesate Saronno)
AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA FINO AL 30.06.2008 (delibera Giudice Sportivo
– Comunicato Ufficiale n. 102 del 14.06.2004 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Il Giudice Sportivo, con C.U. n. 102 del 18.02.2004, squalificava fino al 30.06.2008 il sig. Motta
Stefano, calciatore del Real Cesate Saronno, perché, “espulso per atto di violenza nei confronti di
un avversario in azione di gioco, alla notifica del provvedimento disciplinare, colpiva l’arbitro
con una testata al labbro provocandogli fuoriuscita di sangue ed un notevole gonfiore”. Inoltre,
nella circostanza, gli rivolgeva espressioni gravemente offensive. Il direttore di gara doveva
ricorrere alle cure dei sanitari che riuscivano a fermare l’emorragia e poteva quindi continuare ad
arbitrare .
Avverso la predetta decisione proponeva rituale reclamo il Motta, il quale ammetteva, in
sostanza, la materialità dei fatti contestati pur decisamente negando la volontarietà della propria
condotta. Assumeva, infatti, il Motta che il “contatto” si era verificato allorquando l’arbitro lo
aveva bruscamente tirato verso di sé, al fine di mostrargli il cartellino rosso e nel tentativo di
allontanarsi dall’assembramento degli altri calciatori che, nel frattempo, si era formato.
Aggiungeva che, a suo parere, nessuno dei presenti, dei quali indicava i nomi e ne chiedeva la
deposizione testimoniale, aveva notato un gesto così plateale come quello di una testata
all’arbitro, fatto, questo, impossibile se veramente le cose fossero andate così come formulato
nell’addebito.
Nelle conclusioni del reclamo, il Motta chiedeva, nel merito, di ridurre la sanzione inflittagli e, in
via istruttoria, di disporre l’esame di alcuni testimoni, che indicava. Chiedeva anche di essere
sentito da questa Commissione Disciplinare.
All’udienza del 07.05.2004 si presentavano il Motta, assistito dai propri difensori, i quali si
riportavano a quanto dedotto nel reclamo chiedendone l’accoglimento. Depositavano
dichiarazioni spontanee scritte di alcune persone presenti ai fatti.
Il Motta, sentito come da sua richiesta, sostanzialmente ribadiva quanto già esposto nel reclamo.
In particolare insisteva sulla involontarietà dell’atto e sul fatto che aveva perso l’equilibrio a
seguito dell’intervento dell’arbitro che lo aveva afferrato per un braccio per portarlo fuori dal
gruppo degli altri calciatori. Aggiungeva che non ricordava le parole da lui rivolte all’arbitro,
subito dopo l’accaduto, ma che certamente lo aveva offeso. Si era comunque sinceramente
dispiaciuto di quanto successo tanto da recarsi, a fine gara, dall’arbitro per presentare le proprie
scuse.
La Commissione Disciplinare, a questo punto, considerata la particolare delicatezza della vicenda
e il contrasto sulle modalità del fatto, decideva di convocare il direttore di gara a chiarimento,
invitandolo per l’udienza del 21.05.2004.
All’udienza, si presentava il direttore della gara Real Cesate-Pro Lissone del 15.02.2004, il quale
confermava il proprio rapporto, di cui gli veniva data lettura. In particolare escludeva di aver
avuto col Motta alcun contatto fisico (oltre, ovviamente, alla testata) e che gli rivolse solo un
invito orale a “venire fuori da un capannello di giocatori che si era formato” al fine di mostrargli
il cartellino rosso. Aggiungeva, inoltre, “….. osservai in volto il Motta mentre mi raggiungeva e
lo vidi turbato ma non aveva un atteggiamento minaccioso”. Confermava di aver ricevuto le
scuse di un rappresentante della Società e del calciatore.
Orbene, la Commissione Disciplinare, letti tutti gli atti del procedimento, osserva:
va innanzitutto precisato che indubbiamente i fatti si sono svolti esattamente come descritti nel
rapporto arbitrale e ribadito nel corso dei chiarimenti forniti dal direttore di gara nell’udienza del
21.05.2004. la prova dell’addebito viene, quindi, raggiunta in base al noto principio, vigente nel
C.G.S., di fede privilegiata degli atti provenienti dagli ufficiali di gara. D’altra parte, appare
abbastanza inverosimile la versione difensiva del Motta che questa Commissione, per puro
scrupolo, ha ritenuto verificare con ulteriore attività di istruttoria dibattimentale. Del tutto inutili,
poi appaiono le dichiarazioni testimoniali prodotte dalla difesa in quanto, tra l’altro, sono
addirittura smentite dalle dichiarazioni del Motta stesso, il quale ammette, contrariamente ai
testimoni, che i fatti, sia pure con modalità diverse, si sono effettivamente verificati.
Ciò posto, rimane il problema di giudicare la congruità della sanzione irrogata dal Giudice
Sportivo.
La Commissione Disciplinare, anche sulla base delle affermazioni dell’arbitro, il quale ha
lealmente ammesso che il “Motta appariva turbato, ma che non aveva un atteggiamento
minaccioso” e che, in ogni caso, con cure immediate, applicate dopo la testata, la gara poteva
essere regolarmente portata a termine; considerato che non sembrano esserci state conseguenze
cliniche ulteriori; che il Motta, subito dopo i fatti, ha presentato le proprie scuse dando
dimostrazione che il suo è stato un gesto inconsulto determinato più dal turbamento - notato
dall’arbitro - che da vera e consapevole ferma volontà di ledere;
ritiene di poter accogliere la richiesta difensiva di riduzione della sanzione irrogata, rendendola
più aderente a quanto realmente accaduto,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo proposto riduce al 31.12.2006 la squalifica irrogata al
calciatore Motta Stefano, tesserato Real Cesate Saronno.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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