COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARATTERI JORGE SEBASTIAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 20 del 21.09.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. PERGOLESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE BARATTERI JORGE SEBASTIAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 20 del 21.09.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, •Letto il reclamo proposto dalla U.S. Pergolese avverso la squalifica per tre gare inflitta al calciatore Baratteri Jorge Sebastian per fatti successi nel corso della gara Pergolese/Sangiustese del 18.09.2005, irrogata dal G.S., con C.U. n. 20 del 21.09.2005; •Esaminati gli atti del procedimento, osserva quanto segue: Il calciatore Baratteri, nel corso della gara, a giuoco fermo, colpiva con un pugno alla nuca un avversario che si stava rialzando in piedi dopo uno scontro di giuoco. La Società U.S. Pergolese, nel proporre il suddetto reclamo, ha chiesto un parziale condono della pena inflitta, sostenendo che il Baratteri “di fatto ha spinto verso terra, a mano aperta, dall’alto in basso, un avversario”. Il reclamo non è suscettibile di accoglimento in quanto l’assunto della reclamante non trova riscontro nel referto arbitrale. In conclusione ritenuto che il fatto risulta accertato e che la sanzione applicata, ex art. 14 comma 2 bis lett. b, risulta il minimo edittale, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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