COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA – DELLA SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PARENTE PIETRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 23 del 28.09.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO – CON PROCEDIMENTO D’URGENZA - DELLA SOCIETA’ A.C. MONOPOLI S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PARENTE PIETRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 23 del 28.09.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo con procedura d’urgenza; esaminati gli atti, udito il difensore della reclamante che ha insistito per l’accoglimento del reclamo, osserva: il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre gare effettive al calciatore Parente Pietro perché, a fine gara, colpiva con uno sputo un avversario attingendolo al volto; propone reclamo la A.C. Monopoli sostenendo che l’assistente arbitrale avrebbe errato nella identificazione dell’autore del fatto. A sostegno di tale tesi afferma che il Parente al 29° del secondo tempo, in seguito ad infortunio, sarebbe stato sostituito e trasportato all’interno degli spogliatoi “su una lettiga dagli assistenti sanitari”. Da lì non si sarebbe più mosso. A sostegno di tale tesi produce DVD recante le immagini della partita e dichiarazioni sottoscritte da tesserati che scagionerebbero il Parente. Inoltre la reclamante sostiene che l’assistente arbitrale avrebbe redatto due differenti referti sullo stesso episodio attribuendo il fatto una volta al calciatore n. 01 e l’altra al calciatore n. 11 Parente Pietro. Da questa contraddizione la reclamante fa derivare la non credibilità del rapporto dell’assistente arbitrale; va preliminarmente affermata l’ammissibilità della prova televisiva ai sensi dell’art. 31 lett. a2). Infatti secondo la tesi della reclamante la prova televisiva dovrebbe accertare la sostituzione della persona autore della violazione regolamentare. Dall’esame della prova offerta, però, non si trae alcun elemento di prova in quanto le immagini si riferiscono solo alla partita e non agli avvenimenti accaduti a fine gara. Tra l’altro, contrariamente a quanto sostenuto nel reclamo, dalle immagini si evince che il Parente è uscito dal campo con i propri mezzi e non su una lettiga; la Commissione ha richiesto all’assistente arbitrale chiarimenti in ordine al suo rapporto. L’assistente arbitrale ha attribuito la numerazione 01 ad un mero errore materiale. Peraltro anche in tale rapporto l’autore del fatto viene identificato nominativamente in Parente Pietro. A scanso di equivoci l’assistente arbitrale ha inviato un supplemento di rapporto nel quale precisa definitivamente che l’autore del fatto deve identificarsi nel n. 11 Parente Pietro; gli atti ufficiali di gara ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. godono di fede privilegiata e pertanto non può dubitarsi della responsabilità del Parente. Il reclamo tendente solo alla revoca del provvedimento disciplinare a causa della presunta sostituzione di persona, va quindi respinto; vanno altresì trasmessi gli atti alla Procura federale per gli eventuali provvedimenti di competenza in ordine alle dichiarazioni testimoniali apparentemente provenienti da tesserati, che sono state prodotte dai reclamanti, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata. Dispone la trasmissione degli atti alla Procura Federale per quanto esposto in motivazione.
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