COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SAMBONIFACESE DON BOSCO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 05.10.2005 ALL’ALLENATORE MASCHI ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 17 del 15.09.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SAMBONIFACESE DON BOSCO AVVERSO LA
SQUALIFICA FINO AL 05.10.2005 ALL’ALLENATORE MASCHI ROBERTO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 17 del 15.09.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti del fascicolo, osserva:
con provvedimento del 15.09.2005 (C.U. n. 17) il G.S. comminava la squalifica fino al
05.10.2005 al sig. Maschi Roberto, allenatore della Società reclamante. La motivazione
della irrogazione della sanzione fa preciso riferimento al fatto che il sig. Maschi (gara
Belluno/Sambonifacese del 14.09.2005) era stato “allontanato dal campo per aver rivolto
all’arbitro espressioni offensive e ottemperava al provvedimento solo dopo l’intervento
del capitano della squadra”.
Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo la A.C. Sambonifacese don Bosco,
chiedendo la revoca del provvedimento o, in subordine, la riduzione della squalifica.
Nei motivi di impugnazione la reclamante eccepiva l’insussistenza del fatto addebitato al
proprio allenatore per l’assoluta mancanza di prove che avvalorino il contenuto del
rapporto arbitrale. Ammetteva soltanto, e ciò per mera ipotesi, che il Maschi si sarebbe
attardato ad uscire dal campo, “posizionandosi all’imboccatura degli spogliatoi”, per poi,
“avvertito che non poteva stare lì, è sparito dalla vista (scendendo qualche gradino)”.
Il reclamo, ad avviso di questa Commissione, non può essere accolto.
Come noto, anche alla reclamante per sua stessa ammissione (pag. 1, 1° rigo), il
rapporto arbitrale deve essere considerato prova privilegiata soprattutto in mancanza,
come nel caso di specie, di valide prove contrarie. Ed il rapporto arbitrale denuncia con
precisione che, “al 10° del secondo tempo veniva allontanato dal recinto di giuoco il sig.
Maschi Roberto (allenatore) perché in seguito alla segnatura di una rete si rivolgeva nei
confronti dell’arbitro profferendo frasi offensive, scattando in piedi sulla panchina,
platealmente, in segno di protesta; ottemperava al provvedimento solo grazie
all’intervento del capitano (Riccardi Michele) che lo accompagnava al di fuori del recinto
di giuoco”,
P.Q.M.
Respinge il reclamo. Dispone addebitarsi la tassa non versata.
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