COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORTESE ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 20 del 21.09.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 30.09.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. FORTIS JUVENTUS 1909 AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORTESE ROBERTO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 20 del 21.09.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo in oggetto, esaminati gli atti ufficiali osserva quanto segue. Il calciatore Cortese Roberto, nel corso della gara Fortis Juventus/Narnese del 18.09.2005, colpiva con uno schiaffo un avversario, il quale non riportava conseguenze. La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, adducendo che l’avversario si trovava fuori dal campo visivo, pertanto il fatto contestato non è avvenuto volontariamente ma “inavvertitamente”. Il reclamo non è suscettibile di accoglimento in quanto l’assunto della reclamante non trova riscontro nel referto arbitrale, in conclusione ritenuto che il fatto risulta accertato e che la sanzione applicata, ex art. 14 comma 2 bis lett. b, risulta il minimo edittale, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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