COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 07.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NICOLETTI STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 23 del 29.09.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 07.10.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE NICOLETTI STEFANO
(delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 23 del 29.09.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, udita la Società reclamante, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto
segue.
L’arbitro, al 16° minuto del primo tempo, espelleva, su segnalazione dell’assistente che
redigeva rapporto, il calciatore Nicoletti Stefano, il quale, a giuoco fermo, aveva colpito
un avversario con uno schiaffo al volto.
La reclamante chiede l’annullamento o in subordine la riduzione della sanzione,
deducendo che il Nicoletti non aveva colpito l’avversario, ma lo aveva fortuitamente
toccato con le braccia allargate nel contesto di una azione, durante la quale peraltro
proprio lo stesso avversario lo strattonava ripetutamente, limitandogli la corretta libertà
di movimento.
Tale tesi, posta a fondamento del ricorso, è stata illustrata dalla reclamante in sede di
audizione.
L’assunto della reclamante non trova riscontro negli atti di gara e non può, pertanto,
essere accolto. L’art. 31 lett. A1) del C.G.S. conferisce al rapporto dell’arbitro la forza
della prova piena di quanto in esso riportato.
La squalifica comminata è conforme all’automatismo introdotto dall’art. 14 del C.G.S.
nuovo testo, il quale prevede la squalifica per tre giornate, in caso di condotta violenta
contro un avversario, come è stato nel caso in esame lo schiaffo al volto.
L’assistente dell’arbitro, che ha repertato il fatto, sentito da questa Commissione su
istanza della reclamante, ha confermato il referto originario,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone addebitarsi la tassa non versata.
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