COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 14.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TORRENS MARIANO GASTON (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 14.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. MATERA AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE TORRENS MARIANO GASTON (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del procedimento, osserva: il Giudice Sportivo con provvedimento del 05.10.2005 (C.U. n. 26) irrogava al calciatore Torrens Mariano Gaston, tesserato per la F.C. Matera, la squalifica per cinque gare effettive perché “a fine gara, colpiva alcuni calciatori avversari con pugni e calci. Sanzione così determinata ai sensi dell’art. 14 comma 2bis lett. c) del C.G.S. trattandosi di condotta di particolare violenza”. Avverso la suddetta decisione proponeva reclamo la F.C. Matera con il quale definiva “ingiusta” la stessa affermando che la condotta del Torrens era scaturita quale reazione all’aggressione subita dall’allenatore dell’Ariano Irpino, pertanto, andava esclusa l’applicazione dell’art. 12bis del C.G.S., che presuppone una condotta attiva e volontaria del tesserato. Anche l’entità della sanzione appariva non correttamente valutata. Si precisava anche, nel reclamo, che dagli atti ufficiali emergeva che, a fine gara, i tesserati e i dirigenti della Società reclamante avevano subito una vera e propria aggressione da parte dell’allenatore e dei tesserati dell’Ariano Irpino. Per tutte le ragioni sopra esposte si chiedeva l’esclusione dell’applicazione dell’art. 12bis del C.G.S., con conseguente riforma della decisione impugnata e riduzione della sanzione inflitta. Va subito rilevato che le argomentazioni attraverso le quali si articola il reclamo non mostrano alcun pregio non essendo previste, nel C.G.S., la provocazione come causa esclusiva dell’illecito né come attenuante alla condotta lesiva, eventualmente posta in essere. In più, nel rapporto del direttore di gara, come noto fonte di prova di fede privilegiata, è spiegato con chiarezza che “al termine della gara, il n. 5 Torrens Mariano Gaston partecipava alla rissa creatasi, colpendo vari calciatori avversari”. Vi è prova piena, pertanto, della condotta volontaria e diretta del Torrens e la sua violenza giustifica l’applicazione dell’art. 12bis del C.G.S. e l’entità della sanzione irrogata, P.Q.M. respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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