COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 14.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. COLOGNESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORNA MARCO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 14.10.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. COLOGNESE AVVERSO LA SQUALIFICA PER
TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CORNA MARCO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali, osserva quanto segue:
l’arbitro al 41° minuto del primo tempo espelleva il calciatore Corna Marco, capitano,
perché sgambettava un avversario lanciato a rete senza ostacolo e al momento
dell’espulsione si rivolgeva all’arbitro con espressioni offensive.
La reclamante chiede la riduzione della sanzione, del proprio tesserato in quanto non
congrua con i fatti accaduti.
L’assunto della reclamante non trova riscontro negli atti di gara e non può, pertanto,
essere accolto. L’art. 31 lett. a1) del C.G.S. conferisce al referto arbitrale la forza della
prova piena di quanto in esso contenuto.
La squalifica comminata è conforme all’automatismo introdotto dall’art. 14 comma 2bis
del C.G.S. attualmente vigente; pertanto, alla luce di quanto in esso riportato la
squalifica inflitta appare appena adeguata all’entità dei fatti commessi dal “capitano”
della Società reclamante,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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