COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 14.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD SANTARCANGELO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEPRI OMAR (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 14.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ ASD SANTARCANGELO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE LEPRI OMAR (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per tre giornate al calciatore Lepri Omar perché nel corso della gara Valleverde Riccione-Santarcangelo del 1° ottobre 2005 lontano dall’azione di giuoco, colpiva un calciatore avversario con una gomitata al collo; l’A.S.D. Santarcangelo propone reclamo negando che i fatti contestati siano mai avvenuti ed in particolare sostenendo che il Lepri non avrebbe mai colpito il calciatore avversario. La reclamante a riprova del suo assunto propone la prova televisiva contenente la ripresa dell’azione di giuoco in contestazione; va preliminarmente valutata l’ammissibilità della prova televisiva – ai sensi dell’art. 31 lett.a3) del C.G.S. le Società e i tesserati possono richiedere al Giudice Sportivo l’esame di filmati tale a dimostrare che il tesserato non ha commesso il fatto di condotta violenta o gravemente antisportiva sanzionata dall’arbitro. Tale richiesta deve essere depositata presso l’ufficio del Giudice Sportivo entro le ore 12:00 del giorno successivo alla gara. E’ evidente la ratio della norma: allorché la Società o i tesserati contestino le decisioni dell’arbitro devono presentare al Giudice Sportivo l’istanza di visione del filmato prima che il Giudice stesso adotti le sue decisioni. Invece ai sensi dell’art. 31 lett. a3) del C.G.S. agli Organi di Giustizia Sportiva possono valutare la prova televisiva qualora dimostri che i documenti ufficiali indicano quale ammonito espulso o allontanato soggetto diverso dall’autore dell’infrazione (il cosiddetto scambio di persona). Pertanto nel caso in questione la prova televisiva doveva essere proposta al Giudice Sportivo entro le ore 12:00 del 02.10.2005. Davanti alla Commissione Disciplinare la prova televisiva così come proposta dalla reclamante è quindi inammissibile non essendo tesa a dimostrare lo scambio di persona bensì volendo provare che il fatto contestato non sarebbe mai avvenuto. Ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. il rapporto dell’arbitro gode di fede privilegiata; deve pertanto ritenersi pianamente provata la responsabilità del calciatore Lepri; ai sensi dell’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S. la sanzione di tre giornate di squalifica costituisce il minimo edittale per i casi di condotta violenta. Pertanto, la sanzione irrogata deve ritenersi congrua e deve essere rigettata anche la richiesta di riduzione della squalifica, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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