COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ISTANZA DEL SIG. ROCCO FRANCO PER OTTENERE LA DETERMINAZIONE DELLA PENA IN RELAZIONE ALLA PRECLUSIONE EX ART. 21 DELLE N.O.I.F. INFLITTA DA QUESTA COMMISSIONE DISCIPLINARE (C.U. n. 214 del 25.05.2001 – fallimento Società Imperia Calcio S.r.l.) (nota del 29.03.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE ISTANZA DEL SIG. ROCCO FRANCO PER OTTENERE LA DETERMINAZIONE DELLA PENA IN RELAZIONE ALLA PRECLUSIONE EX ART. 21 DELLE N.O.I.F. INFLITTA DA QUESTA COMMISSIONE DISCIPLINARE (C.U. n. 214 del 25.05.2001 – fallimento Società Imperia Calcio S.r.l.) (nota del 29.03.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letta l’istanza con la quale il sig. Franco Rocco ha chiesto con riferimento alla decisione resa nei suoi confronti da questa Commissione (C.U. n. 214 del 25.05.2001) che, “per effetto della sopravvenuta modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F., che ha eliminato la sanzione perpetua, tale preclusione venga trasformata in pena temporanea secondo quanto disposto ed in combinato con l’art. 14 del C.G.S.”; ascoltato il rappresentante della Procura Federale, nella persona dell’avv. Alessandro Avagliano, il quale ha concluso in via principale per l’inammissibilità dell’istanza in quanto non prevista dalle norme federali, in subordine per il rigetto in quanto, secondo consolidato indirizzo giurisprudenziale, la decisione resa da un organo giudicante in materia disciplinare non può essere assoggettata a modifiche da una norma sopravvenuta ancorché favorevole all’incolpato, in ulteriore subordine per l’irrogazione della sanzione della inibizione per anni cinque con proposta di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.; preso atto che la Corte Federale della F.I.G.C., con decisione del 14 – 15 ottobre 2002 (C.U. n. 4/2002-2003) ha affermato il principio secondo cui lo jus superveniens costituito dalla modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. (modifica da valutarsi in relazione al disposto dell’art. 14 del C.G.S.) per la sua portata favorevole al condannato, è immediatamente applicabile e che spetta al Giudice che ha irrogato la pena rideterminarne entità e durata laddove sopravvengano modifiche normative che rendano inattuale il precedente sistema sanzionatorio; rilevato, nel merito, che il sig. Franco Rocco, con la propria istanza per la determinazione della pena in relazione alla “preclusione” irrogata nei suoi confronti, si è limitato a segnalare di aver ricoperto le cariche di Consigliere e Amministratore Delegato dell’Imperia Calcio dal 4.8.1997 al 23.12.1999 e di aver sempre “mantenuto condotta conforme ai doveri ed obblighi previsti dalle norme di comportamento di cui all’art. 1 del C.G.S.”; valutato che la richiesta di revisione della sanzione originariamente inflitta merita accoglimento a seguito dello jus superveniens, ossia della sopravvenuta modifica dell’art. 21 delle N.O.I.F. per cui, in relazione anche al disposto di cui all’art. 14 del C.G.S., la pena precedentemente irrogata a carattere di perpetuità, va rideterminata in temporanea tenendo presente che il massimo edittale è ora di cinque anni; tenuto conto del periodo in cui il sig. Franco Rocco ha rivestito nell’Imperia Calcio le qualifiche di Consigliere e Amministratore Delegato e valutato che le deduzioni difensive a suo tempo formulate dall’interessato appaiono idonee ad escludere l’applicazione della sanzione più grave (proposta al Presidente Federale perché venga dichiarata la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C.), P.Q.M. Irroga al sig. Franco Rocco la sanzione di cinque anni di inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare le Società nell’ambito federale. Ai fini della esecuzione della nuova sanzione, deve ritenersi scontato il periodo intercorrente dalla precedente sanzione (25 maggio 2001) ad oggi (21 ottobre 2005).
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