COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TONETTI CLAUDIO (dirigente A.C Mezzocorona) E DONATI PAOLO (allenatore A.C. Mezzocorona) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. MEZZOCORONA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 261/29/pf/SP/tf del 13.09.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: TONETTI CLAUDIO (dirigente A.C Mezzocorona) E DONATI PAOLO (allenatore A.C. Mezzocorona) PER VIOLAZIONE ART. 1 COMMA 1 DEL C.G.S. E DELLA SOCIETA’ A.C. MEZZOCORONA PER VIOLAZIONE ART. 2 COMMA 4 DEL C.G.S. (nota n. 261/29/pf/SP/tf del 13.09.2005). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il deferimento disposto dal Procuratore Federale in quanto in data 15.04.2005 due calciatori esordienti della Società U.S. Monclassico Malè hanno effettuato un allenamento con la squadra “giovanissimI” della A.C.D. Mezzocorona senza alcuna autorizzazione della Società di appartenenza. Preso atto delle conclusioni formulate dalla Procura Federale nella persona dell’avv. Alessandro Avagliano, il quale ritiene che il fatto costituisce violazione ex art. 1 del C.G.S. in quanto non vi è stato nessun accordo tra le due squadre, insiste per dichiararsi la responsabilità dei deferiti e irrogarsi la sanzione dell’inibizione di mesi quattro per il sig. Tonetti Claudio, di mesi uno per il sig. Donati Paolo ed _ 500,00 di ammenda a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 del C.G.S. alla Società A.C.D. Mezzocorona. Udito il legale dei deferiti il quale afferma la sussistenza dei fatti contestati evidenziando, però, che i genitori dei calciatori che hanno partecipato all’allenamento avevano contattato, il giorno successivo, l’allenatore della squadra U.S. Monclassico Malè informandolo dell’avvenuto allenamento, pertanto, chiede che il deferimento venga respinto; ritenuto che l’addebito risulta provato dalla documentazione agli atti, si ritiene che il deferimento debba essere accolto, P.Q.M. In accoglimento del deferimento irroga la sanzione dell’inibizione per mesi uno al sig. Tonetti Claudio, la squalifica per una gara effettiva al sig. Donati Paolo e l’ammenda di _ 200,00 (duecento) a carico della Società A.C.D. Mezzocorona.
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