COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2006 ALL’ALLENATORE NEGRI ANTONIO E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FLORIO LUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ARIANO IRPINO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 31.01.2006 ALL’ALLENATORE NEGRI ANTONIO E LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE FLORIO LUCA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, sentito nel corso della riunione del 21.10.2005 il legale della Società ricorrente, osserva •il Giudice Sportivo ha comminato la squalifica fino al 31.01.2006 all’allenatore della Società ricorrente sig. Negri Antonio per aver, al termine della gara Ariano Irpino- Matera del 02.10.2005, rivolto espressioni offensive in danno della terna arbitrale e dei calciatori avversari, scagliandosi nei confronti degli stessi colpendone uno con un pugno; •con la squalifica per cinque gare effettive il calciatore Florio Luca perché, al termine della suindicata gara, rientrando negli spogliatoi colpiva con un violento calcio un avversario facendolo cadere a terra (sanzione così determinata trattandosi di condotta di particolare violenza). L’Ariano Irpino ha proposto ricorso avverso la suddetta decisione chiedendo la riduzione delle sanzioni inflitte; in particolare, per ciò che attiene al Negri, a sostegno della propria richiesta, la ricorrente ha prodotto un filmato dal quale, a suo dire, si evincerebbe che l’allenatore non avrebbe posto in essere la condotta violenta contestatagli; per ciò che attiene il Florio, la condotta di quest’ultimo non sarebbe stata caratterizzata da particolare violenza, viceversa indicata dal direttore di gara sull’asserito erroneo presupposto delle gravi conseguenze, non determinatesi in capo al tesserato colpito. Il ricorso è parzialmente fondato e va, in conseguenza, parzialmente accolto. E di fatti, per quanto riguarda il Negri, la sanzione non può che essere confermata, stante che i fatti come risultanti dai documenti ufficiali di gara non possono essere messi in dubbio dall’esame della documentazione filmata, la quale,giusto il disposto dell’art. 31 del C.G.S. non può essere accolto in questo procedimento. Per ciò che attiene il calciatore, mentre il fatto non risulta contestato, le conseguenze indicate nei documenti ufficiali di gara (asserita “grave frattura”) a carico del calciatore colpito risultano smentite dalla circostanza che il medesimo tesserato è sceso in campo nell’incontro di campionato immediatamente successivo e disputatosi a distanza di soli sette giorni. Ne consegue che congrua appare l’irrogazione della sanzione della squalifica per tre gare, P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo proposto dall’U.S. Ariano Irpino, conferma la sanzione della squalifica sino al 31.01.2006 a carico dell’allenatore sig. Antonio Negri e riduce da cinque a tre giornate quelle inflitte al calciatore Florio Luca. Nulla per la tassa non versata.
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