COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE GACCIONE ANGELO (tesserato A.C. Monopoli S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 30 del 12.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005-2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 36 del 21.10.2005
DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE
RECLAMO DEL CALCIATORE GACCIONE ANGELO (tesserato A.C. Monopoli
S.r.l.) AVVERSO LA PROPRIA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 30 del 12.10.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo in epigrafe;
rilevato che le considerazioni del reclamante non tendono a contestare lo svolgimento
dei fatti – così come descritti nel rapporto arbitrale – bensì soltanto a evidenziare la non
particolare gravità della propria condotta;
osservato pertanto che deve ritenersi che i fatti si siano svolti così come descritti nel
referto arbitrale, secondo cui il Gaccione è stato espulso per aver rivolto all’arbitro
espressione irriguardosa e per avergli spinto una mano verso il basso;
considerato che, in virtù delle modalità di svolgimento dei fatti, sanzione equa appare
quella della squalifica per due gare effettive nei confronti del Faccione, in tal modo
riducendo la sanzione di tre gare irrogata dal Giudice Sportivo,
P.Q.M.
In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica irrogata nei confronti di
Gaccione Angelo determinandola nella squalifica per due gare effettive.
Dispone la restituzione della tassa versata.
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