COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 12/10/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 08/10/2005 VALLEVERDERICCIONE FC SRL – CARPI F.C. 1909 SRL

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 11 del 12/10/2005 CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES Decisione del Giudice Sportivo CAMPIONATO NAZIONALE JUNIORES GARA DEL 08/10/2005 VALLEVERDERICCIONE FC SRL - CARPI F.C. 1909 SRL Il Giudice Sportivo, - rilevato dagli atti ufficiali che la gara non è stata disputata per il rifiuto opposto da parte della società CARPI FC di giocare; - considerato che il comportamento è contrario alla normativa vigente ed il rifiuto è del tutto immotivato; - visti gli artt.12 e 53 NOIF; PQM delibera: di comminare alla società CARPI FC la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di E. 1000,00 quale prima rinuncia.
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