COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIACALONE ANGELO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GIACALONE ANGELO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
letto il reclamo, sentita come da richiesta la reclamante, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Il calciatore Angelo Giacalone, espulso per doppia ammonizione, subito dopo il provvedimento insultava ripetutamente l’arbitro.
La reclamante ha chiesto la revoca ovvero la riduzione della sanzione, adducendo che il calciatore Giacalone non avrebbe rivolto all’arbitro alcuna espressione offensiva, che, tra l’altro, l’arbitro non aveva riportato nel referto. Precisava che il Giacalone a causa dell’espulsione imprecava contro se stesso, senza mai rivolgersi all’arbitro.
Il reclamo non è fondato.
L’assunto della reclamante, dalla stessa ribadito nel corso della sua audizione, non trova riscontro nel referto dell’arbitro, che, come noto, costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S..
La squalifica comminata appare congrua ed appropriata al fatto,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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