COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PROSIA DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ CELANO F.C. OLIMPIA AVVERSO LA SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE PROSIA DANIELE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, sentito il difensore della reclamante che ha insistito per l’accoglimento del gravame, osserva: il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per due gare al calciatore Prosia Daniele per intervento falloso nei confronti di un avversario in reazione; propone reclamo la Società Celano negando che il fallo sia stato commesso dal Prosia in reazione ad altro fallo subito. Chiede quindi la riduzione della squalifica; dal referto arbitrale, atto a fede privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S., si evince che il Prosia reagiva ad un presunto fallo subito rincorrendo un avversario che sgambettava da tergo, disinteressandosi del pallone. Le deduzioni difensive, quindi, non solo sono sprovviste di prova, ma sono anche irrilevanti in quanto il fallo commesso dal Prosia meriterebbe adeguata sanzione anche qualora non fosse avvenuto in reazione. Il reclamo quindi deve essere respinto, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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