COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CASSINO 1927 AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.100,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CASSINO 1927 AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.100,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dalla S.S. Cassino avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 108 del 15.02.2006) con il quale è stata irrogata l’ammenda di _ 1.100,00 per lancio di petardi e di una bottiglia di plastica senza provocare danni, per indebita presenza nello spazio antistante gli spogliatoi di persone non identificate che rivolgevano espressioni offensive e minacciose nei confronti della terna arbitrale e dei calciatori avversari, sanzione così determinata in considerazione dell’idoneità del lancio di petardi a provocare gravi conseguenze,
valutato che l’idoneità del lancio di petardi a provocare gravi conseguenze non emerge da alcuno degli atti ufficiali di gara, appare equo ridurre la sanzione irrogata,
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’ammenda irrogata alla S.S. Cassino da _ 1.100,00 ad _ 800,00 (ottocento/00).
Nulla per la tassa non versata.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. CASSINO 1927 AVVERSO L’AMMENDA DI _ 1.100,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 108 del 15.02.2006 – Campionato Serie D)."