COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. CANAVESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASTEGGIO BRONI-CANAVESE DEL 14.01.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 48 del 01.02.2006 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. CANAVESE AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA CASTEGGIO BRONI-CANAVESE DEL 14.01.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 48 del 01.02.2006 – Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, l etto il reclamo, esaminati gli atti e la memoria scritta fatta pervenire dalla reclamante, osserva: •la F.C. Canavese con tempestivo reclamo deduceva la responsabilità della Società ospitante Casteggio Broni in ordine alla mancata effettuazione della gara Casteggio Broni/Canavese del 14.01.2006 per impraticabilità del terreno di gioco invocando la sanzione di cui all’art. 12, comma 1 C.G.S.; •il G.S. respingeva il reclamo rilevando che il giudizio dell’impraticabilità del campo è di esclusiva competenza dell’arbitro; •la Canavese impugna la decisione del G. S. sostenendo che l’impraticabilità del campo sarebbe stata conseguenza della condotta negligente della Società ospitante che non avrebbe adempiuto all’obbligo di sgomberare la neve caduta fino alle 48 ore precedenti l’inizio della gara, previsto dal C.U. n. 1 del 01.07.2005; •a prescindere dalla opinabile interpretazione della norma richiamata dalla Canavese, va detto che le circostanze di fatto dedotte dalla reclamante non risultano dagli atti ufficiali di gara né da alcun altro elemento probatorio sicché rimangono una mera allegazione difensiva. Al contrario, dal referto dell’arbitro risulta che la gara non è stata svolta perché in una parte del terreno di gioco era presente uno strato di neve ghiacciata che ne impediva il normale svolgimento. L’art. 60 comma 1 delle N.O.I.F. stabilisce che il giudizio sull’impraticabilità del terreno di gioco è di esclusiva competenza dell’arbitro che nella fattispecie non ha rilevato alcuna responsabilità ascrivibile alla Società Casteggio Broni. Il reclamo è, quindi, infondato e va respinto, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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