COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 SSDRL E DEL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ART. 27 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 1346.9/WP/tp/amm.ne del 04.01.2006).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 114 del 24.02.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DELLA SOCIETA’ F.C. SAVOIA 1908 SSDRL E DEL SUO PRESIDENTE PER VIOLAZIONE ART. 27 DELLO STATUTO FEDERALE E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S.
(nota n. 1346.9/WP/tp/amm.ne del 04.01.2006).
La Commissione Disciplinare,
esaminati gli atti del procedimento, osserva:
il Presidente del Comitato Interregionale il 04.01.2006 deferiva a questa Commissione Disciplinare la Società F.C. Savoia 1908 ed il suo Presidente per gli illeciti descritti in epigrafe. Il 18.02.2006, la Società deferita depositava deduzioni a difesa nelle quali si faceva presente che il sig. Fabrizio Bouchè assumeva la carica di Presidente solo a partire dal 26.10.2005, come risulta documentalmente provato negli atti, e non era a conoscenza che la Società non aveva adempiuto a quanto previsto dalle Norme Federali. Il Bouchè aggiungeva che, ricevuto il sollecito del Comitato Interregionale, provvedeva tempestivamente a quanto dovuto con fidejussione rilasciata dalla Banca Popolare di Ancona, richiesta il 20.01.2006 e consegnata il 14.02.2006.
la norma che si assume violata è chiarissima nello stabilire che le “Società aventi diritto” all’iscrizione al Campionato Nazionale Serie D, devono inoltrare, nel termine previsto, formale domanda corredata da una serie di documenti, tra i quali (capo “e”) una fideiussione esclusivamente bancaria secondo il modello predisposto dal Comitato Interregionale.
Nel caso di specie è pacifico che la disposizione normativa non è stata rispettata, ma successivamente sanata su ordine del nuovo Presidente, una volta venuto a conoscenza dell’omissione,
P.Q.M.
In accoglimento del deferimento, dichiara la Società F.C. Savoia 1908 ed il suo Presidente, sig. Fabrizio Bouchè responsabili degli illeciti contestati e, per l’effetto,infligge alla Società l’ammenda di _ 300,00 (trecento/00) ed al Presidente la sanzione
dell’ammonizione con diffida.
Il Presidente della C.D.
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