COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.20

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BITONTO AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 E DIFFIDA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del reclamo in epigrafe; rilevato che le considerazioni esposte dalla reclamante appaiono parzialmente contrastanti con le risultanze del rapporto arbitrale e del rapporto del commissario di campo, da cui si evince che, verso la fine della gara, si verificava un violento diverbio tra il magazziniere del Bitonto e l’allenatore del Grottaglie, a seguito del quale tre tifosi del Bitonto scavalcavano la rete di recinzione ed entravano sul terreno di giuoco al fine di aggredire i componenti della panchina avversaria, non riuscendovi per il pronto intervento della Forza Pubblica, dei dirigenti e dei calciatori locali; ritenuto che, ai sensi dell’art. 31, lett. a1) del C.G.S., agli atti ufficiali dell’arbitro e del commissario di campo, è attribuita fede probatoria privilegiata, e che pertanto deve ritenersi che i fatti si siano effettivamente svolti così come descritti nei rapporti dell’arbitro e del commissario di campo; considerato che, in virtù delle modalità di svolgimento dei fatti, la sanzione pecuniaria irrogata dal Giudice Sportivo appare di congrua entità, mentre la irrogazione della diffida appare eccessiva anche alla luce del fattivo e tempestivo comportamento posto inessere dai dirigenti e dai calciatori del Bitonto, con conseguente parziale accoglimento del reclamo, P.Q.M. In accoglimento del reclamo dispone applicarsi nei confronti della U.S. Bitonto la sola sanzione pecuniaria dell’ammenda di _ 3.000,00 con revoca della diffida. Nulla per la tassa non versata.
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