COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CASTALDO SABATO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. S. FELICE A.C. NORMANNA AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE CASTALDO SABATO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 112 del 22.02.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letti gli atti del procedimento osserva. Nel corso della gara Savoia/S. Felice Normanna del 19.02.2006, al 38° del secondo tempo, il Direttore di gara espelleva il calciatore Castaldo Sabato perché responsabile di condotta violenta, realizzatasi mediante uno sputo verso un avversario, che veniva attinto. Il G.S., con C.U. n. 112 del 22.02.2006, comminava al Castaldo, per il fatto sopra enunciato, la squalifica per tre gare effettive, ai sensi dell’art. 14 comma 2 bis, lett. b) C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva reclamo la Società di appartenenza del Castaldo argomentando che l’atto commesso dal calciatore non poteva essere ritenuto violento, anche perché il calciatore avversario era stato attinto solo nella maglia e non sul corpo. A sostegno delle proprie argomentazioni, la reclamante allegava la decisione conforme 27.01.2006 della Commissione Disciplinare della Lega Professionisti Serie “C” nei confronti del calciatore Ivano Pastore della Società Taranto Sport S.r.l., al quale veniva ridotta la squalifica da tre a due giornate per aver commesso un fatto analogo a quello in discussione. All’udienza odierna si è presentato il legale rappresentante della Società reclamante. Il reclamo è infondato e va respinto. E’ giurisprudenza costante di questa Commissione Disciplinare ritenere uno sputo diretto verso un avversario espressione di un’azione violenta oltre che assolutamente riprovevole ed in aperto contrasto con i principi di lealtà e probità sportiva. In ogni caso, l’art. 14 del C.G.S.indica l’entità delle sanzioni minime e non massime e l’applicazione nei singoli casi. Sanzione equa e proporzionata al fatto, pertanto, viene ritenuta quella per tre gare effettive, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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