COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL MONTECCHIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI PIETRO ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03 .2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ S.S. REAL MONTECCHIO AVVERSO LA SQUALIFICA
PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE DI PIETRO ANDREA (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03 .2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
esaminati gli atti di gara, letto il reclamo avverso la squalifica del calciatore Di Pietro
Andrea per tre gare effettive perché a fine gara tentava di aggredire un calciatore
avversario senza riuscirvi perché prontamente fermato dai propri dirigenti così
determinando una situazione di pericolo e tensione, e, per aver successivamente
danneggiato una porta degli spogliatoi;
rilevato che dall’interposto reclamo non sono emersi elementi e/o fatti tali da poter
indurre questa Commissione a rivisitare la squalifica inflitta;
ritenuto che alla luce del vigente C.G.S. il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte
privilegiata, attendibile e degna di fede;
considerato che per quanto contenuto nel suddetto referto arbitrale la sanzione inflitta
appare appena adeguata all’entità dei fatti,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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