COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SOLOFRA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 ALL’ALLENATORE NOCERA GIAMPIERO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IYKE IKERIONWU JONATHAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SOLOFRA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 ALL’ALLENATORE NOCERA GIAMPIERO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IYKE IKERIONWU JONATHAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti; letto il reclamo proposto dall’A.C. Solofra avverso il provvedimento del Giudice Sportivo (C.U. n. 115 del 01.03.2006) con il quale è stata irrogata la squalifica fino al 15.03.2006 all’allenatore sig. Giampiero Nocera “perché rivolgeva ai sostenitori della squadra avversaria espressioni offensive provocandone la reazione” e la squalifica per tre gare al calciatore Iyke Ikerionwu Jonathan “per aver tentato di colpire con una testata un addetto alla sicurezza della squadra avversaria”, e aver reiterato tale comportamento provocando la reazione dei sostenitori locali con sospensione della gara per due minuti; rilevato che la Società reclamante deduce una contraddittorietà tra i rapporti dell’assistente arbitrale e del commissario di campo in quanto quest’ultimo si sarebbe limitato a descrivere che l’allenatore sarebbe stato oggetto di sputi da parte della tifoseria locale e che dunque avrebbe agito in reazione; considerato che non vi è alcuna contraddittorietà tra i due rapporti e rilevato che il fatto sanzionato è quello descritto dall’arbitro mentre il rapporto del commissario di campo non descrive il comportamento antiregolamentare tenuto dal sig. Nocera, la sanzione irrogata appare equa e dunque va confermata; rilevato, inoltre, per quanto attiene al comportamento tenuto dal calciatore Iyke che le espressioni offensive rivolte al calciatore di colore nel corso della gara non possono costituire attenuante e la qualificazione di “tifosi” degli addetti alla sicurezza della Società ospitante è del tutto inidonea al fine del decidere, sicchè la sanzione irrogata appare equa e va confermata, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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