COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SOLOFRA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 ALL’ALLENATORE NOCERA GIAMPIERO E LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IYKE IKERIONWU JONATHAN (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 121 del 10.03.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. SOLOFRA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL
15.03.2006 ALL’ALLENATORE NOCERA GIAMPIERO E LA SQUALIFICA PER TRE
GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IYKE IKERIONWU JONATHAN (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dall’A.C. Solofra avverso il provvedimento del Giudice Sportivo
(C.U. n. 115 del 01.03.2006) con il quale è stata irrogata la squalifica fino al 15.03.2006
all’allenatore sig. Giampiero Nocera “perché rivolgeva ai sostenitori della squadra
avversaria espressioni offensive provocandone la reazione” e la squalifica per tre gare al
calciatore Iyke Ikerionwu Jonathan “per aver tentato di colpire con una testata un
addetto alla sicurezza della squadra avversaria”, e aver reiterato tale comportamento
provocando la reazione dei sostenitori locali con sospensione della gara per due minuti;
rilevato che la Società reclamante deduce una contraddittorietà tra i rapporti
dell’assistente arbitrale e del commissario di campo in quanto quest’ultimo si sarebbe
limitato a descrivere che l’allenatore sarebbe stato oggetto di sputi da parte della
tifoseria locale e che dunque avrebbe agito in reazione;
considerato che non vi è alcuna contraddittorietà tra i due rapporti e rilevato che il fatto
sanzionato è quello descritto dall’arbitro mentre il rapporto del commissario di campo
non descrive il comportamento antiregolamentare tenuto dal sig. Nocera, la sanzione
irrogata appare equa e dunque va confermata;
rilevato, inoltre, per quanto attiene al comportamento tenuto dal calciatore Iyke che le
espressioni offensive rivolte al calciatore di colore nel corso della gara non possono
costituire attenuante e la qualificazione di “tifosi” degli addetti alla sicurezza della
Società ospitante è del tutto inidonea al fine del decidere, sicchè la sanzione irrogata
appare equa e va confermata,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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