COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 126 del 17.03.2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA SQUALIFICA PE TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARCOSANO DONATELLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 dell’8.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 126 del 17.03.2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO S.p.A. AVVERSO LA
SQUALIFICA PE TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MARCOSANO
DONATELLO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 dell’8.03.2006 – Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti;
letto il reclamo proposto dal Cosenza Calcio avverso il provvedimento del Giudice
Sportivo (C.U. n. 118 del 08.03.2006) con il quale è stato squalificato il calciatore
Donatello Marcosano “perché nel corso dell’intervallo, dopo aver subito una spinta da
parte dell’allenatore in seconda della squadra avversaria, reagiva afferrandolo a due
mani per il collo. Nonostante l’inibizione a rientrare sul terreno di giuoco notificata gli
dall’arbitro, all’inizio della ripresa si ripresentava regolarmente in campo chiedendo al
direttore di gara, con atteggiamento provocatorio, di mostrargli il cartellino rosso.
All’ulteriore notifica, dopo un’iniziale resistenza, abbandonava i terreno di giuoco”.
Rilevato che la Società reclamante eccepisce la eccessività della sanzione irrogata sul
presupposto che il calciatore Marcosano si sarebbe limitato a difendersi dall’aggressione
del vice allenatore della squadra avversaria, che l’arbitro non avrebbe comunicato
l’espulsione al dirigente ed al capitano della squadra avversaria, che il calciatore
avrebbe resistito inizialmente al provvedimento di espulsione a lui irrogato nell’intervallo
ritenendolo “eccessivo, anomalo ed assolutamente iniquo”.
Valutati che i motivi di reclamo non possono essere accolti in quanto: a) il
comportamento tenuto dal calciatore appare confermato non essendo stato contestato
nella sua dinamica dalla Società reclamante; b) l’arbitro, come risulta dal rapporto,
nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo, aveva comunicato l’espulsione al
calciatore ed ogni altra comunicazione non appare prevista dalle carte federali; c) che le
ragioni per cui il calciatore avrebbe inizialmente resistito al provvedimento reiterato al
ritorno in campo non possono essere prese in considerazione in quanto sprovviste di
ogni motivazione a riguardo.
Considerato che il comportamento tenuto dal calciatore Marcosano deve essere
complessivamente valutato per la sua gravità e conseguentemente la sanzione irrogata
appare equa,
P.Q.M.
Respinge il reclamo e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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