COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COLOGNA VENETA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 22.03.2006 ALL’ALLENATORE OTTONE CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 del 08.03.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COLOGNA VENETA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 22.03.2006 ALL’ALLENATORE OTTONE CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 del 08.03.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, rilevato che la Società A.C. Cologna Veneta, dopo aver preannunciato reclamo e richiesto, a mezzo fax, in data 10.03.2006, copia degli atti relativi alla gara Sacilese- Cologna Veneta del 05/03/2006, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto reclamo avverso la sanzione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 118 del 08.03.2006: visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S., P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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