COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COLOGNA VENETA AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 22.03.2006 ALL’ALLENATORE OTTONE CLAUDIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 118 del 08.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. COLOGNA VENETA AVVERSO LA SQUALIFICA
FINO AL 22.03.2006 ALL’ALLENATORE OTTONE CLAUDIO (delibera Giudice
Sportivo – C.U. n. 118 del 08.03.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
rilevato che la Società A.C. Cologna Veneta, dopo aver preannunciato reclamo e
richiesto, a mezzo fax, in data 10.03.2006, copia degli atti relativi alla gara Sacilese-
Cologna Veneta del 05/03/2006, valevole per il Campionato Serie D, non ha proposto
reclamo avverso la sanzione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 118 del
08.03.2006:
visto l’art. 29, commi 8, 9 e 12 del C.G.S.,
P.Q.M.
Dichiara non luogo a provvedere e dispone l’addebito della tassa non versata.
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