COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 96 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BOLZANO-BELLUNO DEL 05.02.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 96 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BOLZANO-BELLUNO DEL 05.02.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, visti gli atti di gara, esaminato il reclamo; •Preliminarmente si evidenzia che ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S. gli organi di giustizia sportiva non possono prendere in esame la prova televisiva ad esclusione dei casi indicati dall’art. 31 comma 1, lett. a2), tra i quali non è incluso il caso in esame; •Rilevato che dall’interposto gravame non risultano emergere fatti e/o elementi tali da poter indurre questa Commissione a rivisitare quanto deciso dal Giudice sportivo; •osservato che il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata, attendibile e degna di fede, e che tra l’altro, l’arbitro ha ribadito in sede di integrazione del rapporto che “ nell’occasione della concessione del calcio di rigora a favore della Società Belluno non ha preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti di alcun tesserato, salvo l’espulsione del n. 3 del Belluno sig. Ghigne Matteo”, ciò in totale contrasto con quanto asserito dalla reclamante, e cioè che nella circostanza sarebbe stato ammonito il calciatore n. 8 della Società Belluno, P.Q.M. Respinge il reclamo, e addebita la tassa non versata.
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