COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 96 AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BOLZANO-BELLUNO DEL 05.02.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. BOLZANO-BOZEN 96 AVVERSO LE DECISIONI
DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA BOLZANO-BELLUNO DEL
05.02.2006 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 115 del 01.03.2006 – Campionato
Serie D).
La Commissione Disciplinare,
visti gli atti di gara, esaminato il reclamo;
•Preliminarmente si evidenzia che ai sensi e per gli effetti del vigente C.G.S. gli organi
di giustizia sportiva non possono prendere in esame la prova televisiva ad esclusione
dei casi indicati dall’art. 31 comma 1, lett. a2), tra i quali non è incluso il caso in
esame;
•Rilevato che dall’interposto gravame non risultano emergere fatti e/o elementi tali da
poter indurre questa Commissione a rivisitare quanto deciso dal Giudice sportivo;
•osservato che il referto arbitrale è sempre da ritenersi fonte privilegiata, attendibile e
degna di fede, e che tra l’altro, l’arbitro ha ribadito in sede di integrazione del
rapporto che “ nell’occasione della concessione del calcio di rigora a favore della
Società Belluno non ha preso alcun provvedimento disciplinare nei confronti di alcun
tesserato, salvo l’espulsione del n. 3 del Belluno sig. Ghigne Matteo”, ciò in totale
contrasto con quanto asserito dalla reclamante, e cioè che nella circostanza sarebbe
stato ammonito il calciatore n. 8 della Società Belluno,
P.Q.M.
Respinge il reclamo, e addebita la tassa non versata.
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