COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 122 del 15.03.2006 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. NUOVO TERZIGNO AVVERSO LA SQUALIFICA
DEL CAMPO DI GIUOCO PER N. 2 GARE (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 122
del 15.03.2006 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
l
etto il reclamo, esaminati gli atti, udito il difensore della reclamante che ha insistito per
l’accoglimento del gravame, osserva:
•Il G.S. ha inflitto alla Società A.C. Nuovo Terzino la squalifica del campo di giuoco
per due gare in relazione al comportamento dei sostenitori della squadra durante la
partita Nuovo Terzino/S. Paolo Bari del 12.03.2006;
•Propone reclamo l’A.C. Nuovo Terzino lamentando l’eccessivo rigore della sanzione
e chiedendone la riduzione;
•Effettivamente dal rapporto dell’assistente arbitrale si evince che i fatti pur nella loro
obiettiva gravità, devono essere ridimensionati rispetto alla ricostruzione offerta dal
G.S.. Infatti risulta che le pietre lanciate in campo erano di piccole dimensioni e che,
comunque, l’assistente arbitrale, pur colpito, non ha subito conseguenze fisiche di
nessun genere. E’ inoltre pacifico che i dirigenti del Nuovo Terzino hanno
fattivamente collaborato per far cessare le intemperanze dei tifosi. Sanzione congrua
per i fatti così come accertati, appare essere quella della squalifica del campo di
giuoco per una gara oltre alla ammenda di _ 2.000,00,
P.Q.M.
Accoglie il reclamo e riduce la sanzione inflitta alla squalifica del campo di giuoco per
una gara, comminando alla stessa Società l’ammenda di _ 2.000,00 (duemila/00). Nulla
per la tassa non versata.
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