COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE DORIA CLAUDIO E DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 100 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 770.9/RS/ct/segr del 10.10.2005).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE DORIA CLAUDIO E DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 100 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 770.9/RS/ct/segr del 10.10.2005). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti del deferimento in epigrafe, preso atto che con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 15.12.2005 la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo dall’A.S. Noicattaro avverso il provvedimento del Comitato Interregionale del 06.10.2005 che aveva dichiarato la nullità del trasferimento del calciatore Doria Claudio dalla A.C. Monopoli alla A.S. Noicattaro per violazione dell’art. 100 comma 2 N.O.I.F., in quanto il Doria – trasferito a titolo definitivo in data 16.09.2005 dal Monopoli al Noicattaro – nel medesimo periodo di mercato era già stato oggetto di trasferimento a titolo definitivo, dichiarava la natura temporanea del trasferimento del Doria dal Monopoli al Noicattaro, e per l’effetto dichiarava la validità del tesseramento del calciatore Doria per la Società A.S. Noicattaro; rilevato che ai sensi dell’art. 44 comma 5 C.G.S. le decisioni della Commissione Tesseramenti sono immediatamente esecutive; considerato che – come comunicato in data odierna dalla Segreteria della C.A.F. – la predetta decisione della Commissione Tesseramenti non risulta oggetto di impugnazione; ritenuto conseguentemente che – stante quanto sopra evidenziato – la posizione del calciatore Doria Claudio in relazione alla partecipazione alla gara Noicattaro/Sangiuseppese disputata il 02.10.2005 valevole per il Campionato Nazionale di Serie “D” deve ritenersi del tutto regolare, e che pertanto il deferimento in epigrafe non può essere accolto, P.Q.M. Respinge il deferimento in epigrafe nei confronti del calciatore Doria Claudio e della Società A.S. Noicattaro.
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