COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE DORIA CLAUDIO E DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 100 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 770.9/RS/ct/segr del 10.10.2005).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO
DEL CALCIATORE DORIA CLAUDIO E DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO
CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 100 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 2 DEL
C.G.S. (nota n. 770.9/RS/ct/segr del 10.10.2005).
La Commissione Disciplinare,
l
etti gli atti del deferimento in epigrafe,
preso atto che con decisione pubblicata sul C.U. n. 15/D del 15.12.2005 la Commissione
Tesseramenti, in accoglimento del reclamo dall’A.S. Noicattaro avverso il provvedimento
del Comitato Interregionale del 06.10.2005 che aveva dichiarato la nullità del
trasferimento del calciatore Doria Claudio dalla A.C. Monopoli alla A.S. Noicattaro per
violazione dell’art. 100 comma 2 N.O.I.F., in quanto il Doria – trasferito a titolo definitivo
in data 16.09.2005 dal Monopoli al Noicattaro – nel medesimo periodo di mercato era
già stato oggetto di trasferimento a titolo definitivo, dichiarava la natura temporanea del
trasferimento del Doria dal Monopoli al Noicattaro, e per l’effetto dichiarava la validità del
tesseramento del calciatore Doria per la Società A.S. Noicattaro;
rilevato che ai sensi dell’art. 44 comma 5 C.G.S. le decisioni della Commissione
Tesseramenti sono immediatamente esecutive;
considerato che – come comunicato in data odierna dalla Segreteria della C.A.F. – la
predetta decisione della Commissione Tesseramenti non risulta oggetto di
impugnazione;
ritenuto conseguentemente che – stante quanto sopra evidenziato – la posizione del
calciatore Doria Claudio in relazione alla partecipazione alla gara
Noicattaro/Sangiuseppese disputata il 02.10.2005 valevole per il Campionato Nazionale
di Serie “D” deve ritenersi del tutto regolare, e che pertanto il deferimento in epigrafe
non può essere accolto,
P.Q.M.
Respinge il deferimento in epigrafe nei confronti del calciatore Doria Claudio e della
Società A.S. Noicattaro.
Share the post "COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 130 del 24/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE A CARICO DEL CALCIATORE DORIA CLAUDIO E DELLA SOCIETA’ A.S. NOICATTARO CALCIO PER VIOLAZIONE ART. 100 COMMA 2 DELLE N.O.I.F. E ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (nota n. 770.9/RS/ct/segr del 10.10.2005)."