COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IANNIELLO CIRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 31/03/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. ANGRI 1927 A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE IANNIELLO CIRO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 127 del 22.03.2006 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, l etti gli atti, sentita la parte reclamante; preso atto che il G.S. ha espulso per tre gare effettive Ianniello Ciro, calciatore della Società U.S. Angri, perché per intervento falloso nei confronti di un avversario, alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva all’arbitro espressione offensiva; rilevato che la reclamante chiede la riduzione della squalifica in ragione dell’asserita minore gravità del fatto addebitato in quanto il calciatore non avrebbe rivolto la frase offensiva indicata nel referto; che il referto arbitrale è assistito da fede privilegiata ex art. 31 lett. A1) del C.G.S.; che la sanzione inflitta appare congrua in relazione alla gravità del fatto, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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